STATUTO DEL PARTITO
Unione Cattolica Italiana

INDICE
Organigramma Esecutivo Politico del Partito
PREMESSA DEI PRINCIPI
COSTITUTIVI DEL PARTITO “UNIONE CATTOLICA ITALIANA”
Questo Partito è formato da uomini e donne per dare
una svolta politica e di trasparenza verso nuovi cambiamenti di rinnovamento
cristiano e dottrinale visibile alla Chiesa, affinché possa accogliere
il valore della dimensione religiosa, soprattutto nei giovani e nella nuova
generazione che verrà, con cui si possa abbattere la violenza e creare
la convivenza e i rapporti tra individui, popoli, nazioni e stati, in questo
passaggio di secolo.
L’Unione Cattolica Italiana nasce con sede in Roma distinguendosi tra
i vari partiti e vive in connessione con la vita di ogni cittadino per realizzare
dei principi di riforme e libertà nella società civile.
Tutto ciò per sondare la fiducia e la partecipazione dei cittadini.
La sede e la Presidenza nazionale del Partito “Unione Cattolica Italiana”,
è ubicata in via Alatri, 121 – 00171 – Roma.
TORNA SOPRA
I - IL PARTITO
Art. 1 – L’ADESIONE.
1. Ciascun uomo o ciascuna donna che abbia compiuto il sedicesimo
anno di età, può iscriversi al Partito Unione Cattolica Italiana.
Gli iscritti e le iscritte accettano il programma politico deliberato dal Congresso
e si impegnano ad agire per realizzarlo. La diversità delle culture politiche,
delle convinzioni filosofiche e religiose arricchisce il patrimonio ideale del
partito.
2. In caso di rifiuto di versare la contribuzione, sono sospesi
tutti i diritti connessi alla qualità di iscritto.
3. L’iscrizione è di durata quinquennale; si effettua
dopo il Congresso ed ha vigore fino alla conclusione del congresso successivo.
Ciascun iscritto o iscritta assume l’impegno ad una contribuzione finanziaria
annuale.
4. L’organo dirigente dell’istanza nel cui ambito
è stata presentata la domanda decide, anche sulle eventuali opposizioni,
entro trenta giorni dall’inserimento della domanda nel registro.
5. La domanda di iscrizione è rivolta ad una delle istanze
di base previste dall’art. 11 del presente statuto.
6. In caso di iscrizione presso una organizzazione territoriale
diversa da quella del luogo di residenza questa ne dà notizia all’organizzazione
del luogo di residenza.
7. Il rifiuto di iscrizione deve essere motivato dal Comitato
direttivo dell’organizzazione interessata.
8. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso al Collegio
dei garanti e, in seconda istanza, alla Commissione federale di garanzia.
Art. 2 – PARTITO DI DONNE
E DI UOMINI.
1. Donne e uomini concorrono in quanto soggetti politici portatori
di diverse esperienze, alla definizione degli orientamenti politici e programmatici
del partito.
2. Il partito riconosce pari dignità alle diverse esperienze
delle donne iscritte e valorizza i loro autonomi progetti garantendo loro sedi,
risorse ed accesso agli organi di informazione.
3. Negli organi dirigenti ed esecutivi, nelle delegazioni ai
Congressi, nelle liste elettorali e negli incarichi, i sessi sono tendenzialmente
rappresentati in misura eguale. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato
in misura inferiore al 33%.
4. L’impegno politico delle donne iscritte si realizza
secondo modalità da esse liberamente scelte. Le iscritte possono dar
vita a forme autonome di attività ed a strutture differenziate anche
in rapporto con non iscritte.
Art. 3 – INCOMPATIBILITA’.
1. Non è ammessa la contemporanea adesione all’Unione
Cattolica Italiana e ad un altro partito politico. Non è ammessa l’adesione
ad altra formazione o movimento che abbia presentato o presenti liste a consultazioni
elettorali. Ugualmente non sono ammesse attività in favore di un altro
partito, né la candidatura o la prestazione di firme per le sue liste
elettorali.
2. L’adesione all’Unione Cattolica Italiana è
incompatibile con l’adesione e la partecipazione ad associazioni che comportino
un vincolo riservato e comunque forme di mutuo sostegno tali da porre in pericolo
il pieno rispetto dei principi di equivalenza di fronte alla legge e di imparzialità
della Pubblica amministrazione, sanciti dalla Costituzione.
Art. 4 – IL PARTITO ALL’ESTERO.
1. In osservanza delle legislazioni dei rispettivi Paesi, l’Unione
Cattolica Italiana ha intenzione di costruire le proprie strutture all’estero
con sedi territoriali e modalità di funzionamento stabiliti dal Consiglio
nazionale, salvo quanto previsto al comma 3.
2. Le organizzazioni dell’Unione Cattolica Italiana all’estero,
in particolare nei paesi della CEE ed in Europa, con l’approvazione del
Consiglio nazionale possono stipulare patti di unità d’azione o
di cooperazione con partiti ed organizzazioni della politica centrista Europea
nei rispettivi paesi.
3. Gli iscritti all’Unione Cattolica Italiana residenti
all’estero possono iscriversi alle Unioni Cattoliche Italiane dei rispettivi
paesi di residenza.
II – I DIRITTI E I DOVERI
Art. 5 – I DIRITTI DEGLI
ISCRITTI E DELLE ISCRITTE.
1. Ciascun iscritto o ciascuna iscritta al partito ha il diritto
di portare nel dibattito dello stesso il contributo della propria esperienza
e delle proprie specifiche competenze ed in particolare ha il diritto di:
· essere informato sulla vita del partito, sulle sue
scelte, sulle discussioni intervenute negli organi dirigenti e sulle alternative
prospettate;
· esprimere e sostenere in ogni struttura di partito le proprie posizioni
ideali e culturali;
· far pervenire opinioni e suggerimenti ai mezzi d’informazione
del partito e a tutti gli organi dirigenti, che sono tenuti a prenderli in considerazione;
· conoscere tempestivamente le critiche di carattere politico eventualmente
mosse alla sua attività ed alla sua condotta, per far valere le proprie
ragioni davanti alla assemblea degli iscritti dell’organizzazione a cui
appartiene e, se membro di un organo dirigente, nella riunione di questo, appositamente
convocata;
· mantenere e sostenere, anche pubblicamente, posizioni diverse rispetto
a quelle della maggioranza che di volta in volta si determina negli organi di
partito;
· partecipare alla promozione di iniziative pubbliche e di associazioni
non in contrasto con i principi e i valori richiamati dalla premessa dello Statuto;
· eleggere gli organi dirigenti del partito, essere eletto a farne parte,
essere delegato ai Congressi di ogni livello;
· avanzare proposte di candidature per le liste elettorali, per gli organi
dirigenti e le delegazioni congressuali, nel rispetto delle norme statutarie
e regolamentari;
· partecipare a decisioni su questioni di particolare rilevanza attraverso
referendum, congressi tematici, convenzioni o assemblee con voto deliberativo
secondo regole di svolgimento stabilite dall’organizzazione di partito
di volta in volta interessata;
· in caso di dimissioni dal partito far presente le proprie motivazioni.
Art. 6 –
ESERCIZIO DEI DIRITTI IN FORMA COLLETTIVA.
1. Gli iscritti e le iscritte esercitano anche in forma collettiva
i diritti di cui al precedente art. 5.
2. Gli iscritti e le iscritte possono promuovere anche collettivamente
proposte e piattaforme programmatiche per contribuire al dibattito interno ed
alla definizione delle scelte del partito. Possono avanzare collettivamente
proposte di candidature per gli organi dirigenti e le delegazioni congressuali,
nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. E’ garantito il diritto
degli iscritti e delle iscritte di organizzare riunioni per la libera espressione
e circolazione delle opinioni.
3. E’ riconosciuto agli iscritti ed alle iscritte il
diritto di promuovere anche collettivamente associazioni, centri di ricerca
e di iniziativa, forum tematici, pubblicazioni, anche con la partecipazione
di non iscritti, per contribuire alla formazione ed all’arricchimento
della coscienza ideale e politica complessiva del partito, alla creazione di
nuovi legami e rapporti con la società e con le forze e le sensibilità
ideali in essa presenti, e per il perseguimento di obiettivi e progetti politico-culturali
che non siano in contrasto con i principi e i valori richiamati dalla premessa
dello Statuto.
4. Per l’esercizio dei diritti collettivi di cui al presente
art. 6 e per garantire condizioni di parità nel dibattito interno e nelle
iniziative pubbliche, gli organi dirigenti favoriscono e regolano ai vari livelli,
la utilizzazione dei locali e degli strumenti del partito.
5. Il bilancio preventivo nazionale e quello di ciascuna organizzazione
regionale e federale destinano risorse per il finanziamento di iniziative collettivamente
promosse da iscritti ed iscritte in rapporto ad obiettivi politico-culturali
che non siano in contrasto con le premesse e le norme dello Statuto. Il regolamento
finanziario determina criteri e quote per l’assegnazione delle risorse.
Art. 7 – I DOVERI DEGLI
ISCRITTI E DELLE ISCRITTE.
1. Ciascun iscritto e ciascun iscritta al partito ha il dovere
di:
· sostenere secondo le proprie attitudini e le proprie
responsabilità la politica del Partito e le iniziative che ne esprimono
la realizzazione;
· concorrere al sostegno finanziario del Partito secondo le proprie possibilità
e in misura adeguata al proprio reddito;
· impegnarsi, durante le campagne elettorali per l’affermazione
delle scelte program-matiche elettorali e il successo delle liste del Partito
Unione Cattolica Italiana, o da questo promosse, e comunque astenersi da qualsiasi
presa di posizione pubblica che possa recare sostanziale pregiudizio alla campagna
elettorale del partito.
2. Le iniziative pubbliche di maggiore rilievo promosse collettivamente
da iscritti ed iscritte, sono comunicate, ai fini di coordinamento, agli organi
dirigenti dei vari livelli.
Art. 8 –
I DRITTI DEGLI ELETTORI E DELLE ELETTRICI.
1. Gli elettori e le elettrici dell’Unione Cattolica
Italiana hanno il diritto di:
· essere tempestivamente informati sulle iniziative
pubbliche del partito e su tutte le assemblee, riunioni ed attività nelle
quali essi possono intervenire;
· partecipare ad assemblee periodiche di formazione e verifica dei programmi,
di confronto con gli eletti su scala locale e regionale, di rendiconto degli
orientamenti politici e delle scelte compiute sia dagli organi di partito sia
dagli eletti.
2. Le Unioni regionali dell’Unione Cattolica Italiana
possono disporre, su scala regionale e locale, regole per l’esercizio
dei diritti di cui al comma precedente e per la consultazione di elettrici e
di elettori in maniera di programma e di candidature.
TORNA SOPRA
III – L’ORGANIZZAZIONE DEL PARTITO
Art. 9 – LA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA DEL PARTITO.
1. La struttura organizzativa del partito è costituita,
di norma, e fatto salvo il potere regolamentare che l’art: 13 riconosce
in tale materia a ciascuna Unione regionale da: A) Unità di base; B)
Unioni comunali; C) Federazioni; D) Unioni regionali.
2. In coerenza con le proposte di riforma regionalista dello
Stato, il Partito assume la dimensione regionale come cardine della propria
organizzazione e riconosce e promuove l’autonoma funzione di elaborazione
programmatica e di direzione politica delle Unioni regionali.
Art. 10 – UNITA’
DI BASE.
1. Sono di norma Unità di base dell’Unione Cattolica
Italiana le Sezioni territoriali, i Circoli sui luoghi di lavoro e di studio,
le Sezioni tematiche sulla base di criteri indicati all’art: 11, comma
6 e, anche senza riferimento ad un ambito territoriale, le Sezioni costituite
da entrambi uomini e donne. Gli iscritti possono costituire altresì gruppi
autonomi all’interno delle Sezioni territoriali e dei Circoli.
2. Le Unità di base promuovono l’organizzazione
e l’iniziativa del partito nei rispettivi ambiti sociali o territoriali.
Art. 11 – UNIONI COMUNALI.
1. I Comitati federali deliberano l’istituzione di Unioni
comunali, nei comuni dove esista una pluralità di Unità di base,
affidando loro poteri di auto-organizzazione del partito in quel territorio.
2. L’unione comunale dirige l’iniziativa politica
complessiva del partito nel territorio comunale.
3. Ciascuna Unione comunale comprende il territorio di un comune.
4. Laddove esista una pluralità di comuni di ridotte
dimensioni, l’Unione può essere intercomunale.
5. Nelle grandi aree urbane vengono costituite unioni su scale
circoscrizionale.
6. Laddove si sia proceduto alla costituzione di Unioni comunali,
queste possono dare vita anche a Sezioni tematiche. I temi sui quali esse possono
costituirsi sono individuati dal Consiglio nazionale con la maggioranza degli
aventi diritto al voto e, in ogni caso, non possono costituirsi sezioni tematiche
su temi politici ed ideali di carattere generale.
Art. 12 –
FEDEREAZIONI.
1. La federazione si costituisce di regola su base provinciale
oppure su base metropolitana, salva diversa decisione della rispettiva Unione
regionale.
2. Ciascuna Federazione dirige l’iniziativa politica
del proprio territorio, coordina il lavoro delle Unioni comunali, intercomunali
e circoscrizionali esistenti nel proprio territorio, determina, di intesa con
esse, gli indirizzi programmatici e le scelte politiche riguardanti l’ambito
provinciale o metropolitano.
Art. 13 – UNIONI REGIONALI.
1. L’Unione regionale dirige l’iniziativa politica
del Partito nel territorio della Regione.
2. All’unione regionale vengono conferiti poteri, funzioni,
risorse della Direzione nazionale secondo criteri fissati da una deliberazione
del Consiglio nazionale da adottare prima dello sviluppo dei Congressi regionali.
3. Le Unioni regionali possono, in relazione ad oggettive esigenze
di funzionalità di intesa con la Direzione nazionale del Partito e con
le Federazioni interessate, decidere una diversa articolazione dei livelli organizzativi.
4. Le disposizioni con le quali l’unione regionale esercita
il proprio potere regolamentare autonomo vengono comunicate alla Direzione del
Partito, che può chiedere un riesame ed una nuova deliberazione da parte
dell’Unione regionale.
IV – I CONGRESSI
Art. 14 – I CONGRESSI.
1. Per ciascuna organizzazione e per il Partito nel suo complesso
il massimo organo liberativo, le cui decisioni sono vincolanti per tutti, è
il Congresso.
2. I Congressi esaminano la situazione politica, definiscono
la politica delle rispettive organizzazioni e si pronunciano sui documenti loro
sottoposti.
3. Le modalità di svolgimento dei Congressi, devono essere stabilite
dal Consiglio nazionale nel regolamento congressuale; in caso di congresso straordinario,
sono stabilite dall’organo che convoca il congresso.
4. Il regolamento congressuale definisce criteri per la determinazione
del numero dei delegati in proporzione a quello degli iscritti; il regolamento
può prevedere criteri correttivi che tengano conto del numero dei votanti
nelle assemblee congressuali, nonché dei voti riportati nel rispettivo
territorio alle ultime elezioni politiche.
5. Qualora i Congressi si svolgano sulla base di piattaforme
programmatiche concorrenti, le regole per lo svolgimento dei congressi approvati
dal Consiglio nazionale garantiscono a ciascuna piattaforma condizioni di parità
nello svolgimento del Congresso.
6. In apertura dei lavori, il Congresso elegge la Presidenza
e un Presidente del Congresso, definisce il proprio ordine del giorno e adotta
regole per lo svolgimento dei propri lavori, in conformità con le disposizioni
dello Statuto e del regolamento Congressuale.
7. La Presidenza del Congresso esercita le funzioni proprie
dell’organo dirigente. I suoi compiti sono specificamente definiti dal
Regolamento congressuale.
8. I Congressi sono convocati alla scadenza prevista per ciascun
livello della organizzazione.
9. Congressi straordinari possono essere convocati per decisione
motivata dall’organo dirigente del livello superiore adottata con la maggioranza
dei due terzi dei propri componenti. Il Congresso nazionale può essere
convocato in via straordinaria dal Consiglio dell’Unione Cattolica Italiana
e dal Presidente del Partito.
Art. 15 – ASSEMBLEE
CONGRESSUALI DI BASE.
1. Per le Unita di base, l’assemblea congressuale viene
convocata annualmente dall’organo direttivo per discutere i compiti di
lavoro e le questioni politiche all’ordine del giorno.
2. Può essere convocata in via straordinaria con deliberazione
motivata dell’organo dirigente di livello superiore o su richiesta di
un terzo degli iscritti.
3. L’assemblea congressuale elegge gli organi dirigenti e di garanzia
di ciascuna struttura e, quando sia preparatoria di altro congresso, i propri
delegati.
Art. 16 –
IL CONGRESSO DELL’UNIONE COMUNALE, INTERCOMUNALE O CIRCOSCRIZIONALE
1. Il Congresso dell’Unione comunale, intercomunale o
circoscrizionale è costituito dai delegati delle Unità di base
appartenenti all’Unione. In mancanza di tali articolazioni, il Congresso
è costituito dagli iscritti all’Unione.
2. Il Congresso viene convocato dal Comitato di Unione ogni
cinque anni, in corrispondenza con i congressi di livello superiore, per discutere
lo stato di attività dell’Unione, i compiti di lavoro e le questioni
poste all’ordine del giorno del Congresso nazionale.
3. Il Congresso dell’Unione può essere convocato in via straordinaria
per decisione motivata del Comitato federale d’intesa con la Direzione
regionale, o su richiesta di organizzazioni componenti l’unione perché
raggiungano almeno un terzo dei suoi iscritti.
4. Il Congresso elegge il Comitato di unione e il Collegio
dei garanti, procede al rinnovo degli organi dirigenti; se è preparatorio
al congresso di livello superiore, elegge i propri delegati.
Art. 17 – IL CONGRESSO
DI FEDERAZIONE.
1. Il Congresso di Federazione è costituito dai delegati
delle Unità di base o delle Unioni comunali, intercomunali e circoscrizionali
laddove costituite, eletti secondo criteri stabiliti da ogni Comitato federale.
2. Il Congresso di Federazione viene convocato dal Comitato
Federale ogni cinque anni in corrispondenza con il Congresso regionale e con
il Congresso nazionale per discutere le questioni relative alle politiche locali
e quelle poste all’ordine del giorno del Congresso nazionale.
3. Il Congresso di Federazione può altresì essere
convocato in via straordinaria su decisione motivata del Comitato regionale
d’intesa con la Direzione nazionale, oppure su richiesta di unioni comunali,
intercomunali e circoscrizionali che rappresentino almeno un terzo degli iscritti
della Federazione.
4. Il Congresso di Federazione elegge il Comitato federale
e la Commissione federale di garanzia, se è preparatorio di un Congresso
regionale, elegge i propri delegati.
5. Qualora non siano state costituite le Unioni comunali, i
delegati sono eletti nei Congressi delle Unità di base.
Art. 18 – IL CONGRESSO DELL’UNIONE’
REGIONALE.
1. Il Congresso dell’Unione regionale e costituito dai
delegati delle Federazioni esistenti nella regione, eletti secondo criteri stabiliti
dal Comitato regionale. Qualora l’articolazione regionale non preveda
le Federazioni, il Congresso è costituito dai delegati delle Unioni comunali,
intercomunali e circoscrizionali.
2. Il Congresso dell’Unione regionale viene convocato
dal Comitato regionale ogni cinque anni per discutere le questioni relative
alle politiche regionali e locali e quelle poste in ordine del giorno del Congresso
nazionale.
3. Il Congresso dell’Unione regionale può essere
convocato in via straordinaria su decisione del Consiglio nazionale o su richiesta
di più federazioni della Regione purchè rappresentino almeno un
terzo degli iscritti dell’Unione regionale. In mancanza di questo livello
organizzativo, il Congresso può essere chiesto in via straordinaria dalle
Unioni comunali, intercomunali o circoscrizionali che rappresentino almeno un
terzo degli iscritti.
4. Il Congresso dell’Unione regionale elegge il Comitato
regionale e la Commissione nazionale di garanzia.
Art. 19 – IL CONGRESSO
NAZIONALE.
1. L’istanza più alta del partito è il
Congresso nazionale. Esso è convocato dal Consiglio nazionale almeno
ogni cinque anni e comprende delegati eletti secondo norme stabilite dal Consiglio
nazionale. Il Congresso può essere convocato in via straordinaria su
deliberazione del Consiglio nazionale o su richiesta motivata di almeno tre
Unioni regionali o di organizzazioni che rappresentino almeno un terzo degli
iscritti al Partito.
2. Il Congresso esamina la situazione politica, discute e valuta
le questioni poste allo ordine del giorno, i rapporti sull’attività
del Consiglio nazionale, della Commissione nazionale di garanzia; definisce
gli orientamenti politici e programmatici del partito e le finalità che
esso si propone.
3. Il Congresso elegge il Consiglio nazionale, la Commissione
nazionale di garanzia ed il Collegio nazionale dei revisori.
Art. 20 –
I CONGRESSI PER TEMI.
1. Il Comitato regionale ed il Consiglio nazionale in vista
delle elezioni regionali e nazionali convocano di norma Congressi tematici per
l’approvazione di punti qualificanti delle piattaforme elettorali. Possono
altresì convocare Congressi tematici per esaminare specifici problemi
politici o deliberare su singoli temi ovvero per esaminare lo stato dell’organizzazione
del Partito.
2. Gli organi indicati nel primo comma approvano un regolamento
per il Congresso tematico, deliberando le modalità di elezione dei delegati
delle organizzazioni di partito e quelle di scelta dei rappresentanti delle
associazioni, dei centri, dei forum tematici promossi da iscritti ed iscritte
al partito nonché delle associazioni esterne con cui il partito abbia
stabilito eventuali intese, di cui all’art. 16 del presente Statuto. I
rappresentanti di tali associazioni partecipano al Congresso con diritto di
parola e di proposta, ma senza diritto di voto.
3. Ai Congressi per temi partecipano di diritto i componenti
degli organi dirigenti e di garanzia dei livelli interessati. Ai Congressi regionali
per temi partecipano di diritto anche i consiglieri e i deputati regionali.
Ai congressi nazionali per temi partecipano di diritto deputati, senatori e
parlamentari europei del partito. Senza diritto di voto partecipano i non iscritti
eletti nelle liste di partito a livello, rispettivamente, regionale e nazionale.
Art. 21 –
LE CONFERENZE NAZIONALI DELLE DONNE.
1. Le Conferenze degli iscritti esaminano e discutono i progetti
e la politica definiscono gli indirizzi e le finalità generali di tale
politica, nonché il concorso degli iscritti agli orientamenti politici
e programmatici degli iscritti dell’Unione.
2. Le Conferenze degli iscritti possono essere convocate nell’ambito delle
Unioni territoriali, delle Federazioni e delle Unioni regionali.
3. La Conferenza nazionale è convocata almeno ogni cinque
anni.
4. Le Conferenze sono convocate sulla base di appositi regolamenti
adottati dai Consigli degli iscritti e ratificati dagli organi dirigenti del
partito.
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V – GLI ORGANI DIRIGENTI
Art. 22 – GLI ORGANI
DIRIGENTI DELLE UNITA’ DI BASE.
1. Nelle Unità di base, l’assemblea congressuale
elegge il comitato direttivo e il collegio dei garanti.
2. Il Comitato direttivo elegge il Segretario/a e il Tesoriere.
Art. 23 –
GLI ORGANI DIRIGENTI DI UNIONE COMUNALE, INTERCOMUNALE E CIRCOSCRIZIONALE
1. Il Comitato di Unione comunale, intercomunale e circoscrizionale
rappresenta le iscritte e gli iscritti; definisce gli indirizzi politici dell’Unione
e le scelte programmatiche del partito relative al proprio ambito territoriale.
Decide la costituzione delle proprie Unità di base.
2. Il Comitato di Unione disciplina i propri lavori e la propria
organizzazione interna sulla base di un regolamento.
3. Il Comitato elegge il Segretario/a della unione e su proposta
di questo/a l’organo esecutivo.
4. Il Comitato di Unione elegge il Tesoriere.
5. Il Comitato di Unione si riunisce ogni qualvolta si renda
utile e necessario e non oltre i tre mesi.
Art. 24 – GLI ORGANI
DIRIGENTI DI FEDERAZIONE.
1. Il Comitato federale definisce gli indirizzi politici e
le scelte programmatiche del partito nel territorio della federazione. A tal
fine può convocare la Conferenza dei Segretari delle Unioni o riunioni
congiunte con il Comitato di Unione interessato alle decisioni da prendere.
2. Il Comitato federale elegge il Segretario/a della Federazione
e, su proposta di esso, la Direzione federale organo con funzioni di direzione
politica e gli organi esecutivi e il Tesoriere.
3. Il Segretario/a è eletto nella prima votazione con
la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nelle votazioni successive
è necessaria la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Il Comitato cattolico disciplina i propri lavori e la propria
organizzazione interna sulla base di un regolamento; elegge un Presidente ed
una Presidenza complessivamente costituita da tre o da cinque membri non impegnati
in attività di direzione o esecutive.
5. Il Comitato cattolico si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
6. La presidenza del Comitato federale d’intesa con l’organo
esecutivo della federazione e, in ogni caso, quando lo richiede un terzo dei
componenti del Comitato stesso, convoca il Comitato Cattolico e ne fissa l’ordine
del giorno.
7. La deliberazione del Comitato federale è necessaria
per la compilazione delle liste relative alla elezione del Consiglio provinciale,
del Consiglio nel comune capoluogo e per i comuni del proprio territorio dove
si vota con il sistema proporzionale. Se le elezioni provinciali riguardano
più di una Unione, la lista è concordata tra le Unioni interessate.
8. Il Comitato federale ratifica le coalizioni nel consiglio
provinciale e nei Consigli dei comuni superiori a 20.000 abitanti.
9. E’ necessaria la deliberazione del Comitato federale
per la ratifica di coalizioni di governo a cui partecipino gli eletti nelle
liste del Partito Unione Cattolica Italiana.
10. I componenti dell’Ufficio di presidenza della Commissione
federale di garanzia fanno parte di diritto del Comitato di Unione.
11. Il Presidente del Comitato di Unione e il Presidente della
Commissione federale di garanzia fanno pare di diritto della Direzione di Unione.
Art. 25 – GLI ORGANI
DIRIGENTI DELL’UNIONE REGIONALE.
1. Il Comitato regionale rappresenta gli iscritti e le iscritte,
definisce gli indirizzi politici del partito nel territorio della regione.
2. Il Comitato regionale delibera sulle materie in ordine alle
quali è riconosciuto alle Unioni regionali il potere regolarmente autonomo
di cui all’art. 14, con la maggioranza assoluta dei componenti.
3. Il Comitato regionale elegge il Segretario/a regionale del
partito e, su proposta di esso, la Direzione regionale- organo con funzioni
di direzione politica e gli organi esecutivi ed il Tesoriere.
4. Il Segretario/a è eletto nella prima votazione con
la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nelle votazioni successive
è necessaria la maggioranza assoluta dei votanti.
5. Il Comitato regionale disciplina i propri lavori e la propria
organizzazione interna sulla base di un regolamento; elegge un Presidente ed
una Presidenza complessivamente costituita da tre o cinque membri, non impegnati
in attività di direzione o esecutive.
6. E’ necessaria la deliberazione del Comitato regionale
per la composizione dell’apparato e le sue modifiche a livello regionale,
per la composizione delle liste, a livello regionale e la ratifica delle liste
a livello provinciale e nei comuni di capoluogo di provincia.
7. E’ altresì necessaria la deliberazione del
Comitato regionale per la ratifica delle coalizioni di governo a cui partecipano
nei casi indicati dal comma precedente gli eletti nelle liste dell’Unione
Cattolica Italiana.
8. Il Comitato regionale si riunisce almeno una volta ogni
tre mesi.
9. La presidenza del Comitato regionale, d’intesa con
l’organo esecutivo della Unione regionale, e in ogni caso, su richiesta
di un terzo dei componenti del Comitato stesso, convoca il Comitato regionale
e ne fissa l’ordine del giorno.
10. Al Comitato regionale partecipa con diritto di parola e
di proposta una delegazione del gruppo regionale del Partito Unione Cattolica
Italiana, nel numero fissato dallo stesso Comitato regionale.
11. I componenti dell’ufficio di Presidenza della Commissione
regionale di garanzia fanno parte di diritto de Comitato regionale.
12. Il Presidente del Comitato regionale e il Presidente della
Commissione regionale di garanzia fanno parte di diritto della Direzione regionale.
Art. 26 –
PROPOSTE DELLA DIREZIONE NAZIONALE.
1. Per la elezione del Segretario/a di federazione e del Segretario/a
regionale, fatto salvo il potere di proposta nei rispettivi organi, disciplinato
dal regolamento interno, anche alla Direzione nazionale è riconosciuto
il diritto di avanzare una propria proposta.
Art. 27 –
IL CONSIGLIO NAZIONALE.
1. Il Consiglio nazionale è il massimo organo rappresentativo
del partito Unione Cattolica Italiana.
2. Il Presidente del Congresso convoca il Consiglio nazionale,
immediatamente dopo la sua elezione, per l’elezione del Segretario del
Partito.
3. Il Consiglio nazionale elegge altresì un Presidente
ed una Presidenza complessivamente costituita da tre o cinque membri non impegnati
in attività di direzione o esecutive.
4. Il Consiglio nazionale elegge la Presidenza nazionale del
partito.
5. Il Consiglio nazionale si riunisce almeno due volte l’anno
per aggiornare gli orientamenti politici fissati dal Congresso e per verificarne
l’attuazione. Viene altresì convocato per definire le scelte programmatiche
dell’Unione Cattolica Italiana in relazione alle campagne elettorali,
e in tutte le occasioni di impegno complessivo delle organizzazioni di partito.
6. Il Consiglio nazionale disciplina i propri lavori e la propria
organizzazione interna sulla base di un regolamento.
7. Il Consiglio nazionale può articolare la propria
attività attraverso commissioni, la cui composizione e funzione sono
disciplinate dal regolamento del Consiglio. Il Consiglio nazionale può
altresì decidere di istituire Consulte, aperte anche ai non iscritti,
determinandone composizione e funzione. I documenti delle Consulte devono essere
presi in esame dal Consiglio nazionale.
8. Al Consiglio nazionale partecipano delegazioni permanenti
in rappresentanza dei gruppi parlamentari costituite da dieci deputati, cinque
senatori, tre parlamentari europei.
9. I parlamentari che fanno parte del Consiglio nazionale ai
sensi del comma precedente, hanno diritto di parola e di proposta; hanno diritto
di voto sul programma e sulle questioni istituzionali.
10. La Presidenza del Consiglio nazionale provvede a convocare
il Consiglio nazionale, ne regola i lavori e ne assicura la pubblicità.
La Presidenza convoca altresì il Consiglio nazionale su richiesta di
un terzo dei suoi componenti.
Art. 28 – CONSIGLI DEGLI
ISCRITTI.
1. I Consigli degli iscritti sono la sede comunale di incontro,
comunicazione e verifica delle diverse esperienze e dei diversi progetti delle
donne nonché della elaborazione delle loro politiche ed iniziative.
2. I Consigli discutono e definiscono il concorso autonomo
degli iscritti alla politica ed all’iniziativa del partito nell’ambito
degli indirizzi e delle finalità generali definiti dalle Conferenze degli
iscritti.
3. I Consigli delle donne hanno poteri di proposta in merito
alla convocazione e dagli argomenti da mettere all’O.d.g. degli organi
dirigenti del partito, hanno altresì potere di proposta in relazione
ai criteri ed alle rose di candidature di cui all’art. 2 comma 2.
4. I Consigli adottano regolamenti per il proprio funzionamento
con particolare riguardo alle modalità di convocazione.
5. I Consigli definiscono progetti e deliberano sull’iniziativa
politica degli iscritti e su questioni loro eventualmente domandate dagli organi
dirigenti del partito
6. I criteri di composizione dei Consigli degli iscritti saranno
determinati dalla prima Conferenza nazionale degli iscritti, fatto salvo il
diritto per gli iscritti eletti negli organi dirigenti del partito a tutti i
livelli di scegliere se partecipare ai Consigli degli iscritti.
7. I Consigli degli iscritti, per l’espletamento e l’esecuzione
del loro lavoro, eleggono ai diversi livelli il coordinatore e, se ne ravvisano
l’esistenza, un esecutivo.
Art. 29 – LA DIREZIONE
NAZIONALE.
1. La Direzione nazionale assicura l’attività
di direzione politica del partito, nell’ambito delle decisioni congressuali
e degli indirizzi fissati dal Consiglio nazionale.
2. La Direzione è convocata dal Presidente che la presiede.
I suoi lavori sono verbalizzati. La loro pubblicità è stabilita
dalla Direzione. I Segretari regionali che non sono componenti della Direzione
partecipano ai suoi lavori con diritto di parola e di proposta.
3. La Direzione, su proposta del Presidente, determina le forme
di organizzazione della propria attività e nomina i responsabili dei
settori di lavoro.
4. La Direzione può decidere la costituzione di organi
politici ed esecutivi più ristretti. I componenti di tali organi sono
eletti dalla Direzione su proposta del Presidente del partito.
5. Insieme con i Presidenti dei gruppi parlamentari, con i
Segretari regionali e con il Collegio sindacale, la Direzione discute e approva
il bilancio nazionale del partito.
6. Della Direzione fanno parte di diritto il Presidente del
partito ed il Presidente della Commissione nazionale di garanzia.
Art. 30 –
IL SEGRETARIO/A NAZIONALE.
1. Il Segretario/a nazionale rappresenta politicamente l’Unione
Cattolica Italiana.
2. Il Segretario/a nazionale convoca e presiede la Direzione
nazionale.
3. Il Segretario nazionale è eletto dal Consiglio nazionale
con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Art. 31 –
CRITERI PER L’ELEZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI.
1. Le modalità di voto nei congressi sono stabilite
dal relativo regolamento congressuale, fermo restando il criterio della proporzionalità
delle rappresentanze, di cui al comma seguente.
2. Gli organi collegiali che hanno una funzione rappresentativa o di direzione
politica sono eletti in base ad un criterio di rappresentanza proporzionale
delle diverse posizioni manifestatesi nel Congresso.
3. Gli organi collegiali che hanno funzione di rappresentanza
o di direzione politica devono altresì essere eletti tenendo conto della
diversa consistenza di ciascuna organizzazione, assicurando al tempo stesso
adeguata rappresentanza anche alle organizzazioni di minori dimensioni
4. Le Direzioni delle Federazioni e delle Unioni regionali
e la Direzione nazionale vengono elette rispettivamente dai Comitati federali,
dai Comitati regionali e dal Consiglio nazionale su proposta del Segretario/a
di ciascuna organizzazione. Per la definizione delle proposte il Segretario
si avvale di una commissione da lui presieduta. Le Commissioni sono elette rispettivamente
su proposta del Segretario/a dai tre organi.
Art. 32 –
IL TESORIERE NAZIONALE E LA COMMISSIONE DI TESORERIA.
1. La Direzione elegge trai suoi membri il tesoriere nazionale,
che esercita a livello nazionale le funzioni di cui all’art. 53 dello
Statuto.
2. La Direzione elegge altresì una Commissione di tesoreria,
costituita da non più di cinque componenti e presieduta dal Tesoriere.
A elezione del Tesoriere e della Commissione avviene con la maggioranza dei
due terzi Dei membri della Direzione.
Art. 33 – FORMAZIONE
DELLA STRUTTURA DI DIREZIONE E DI LAVORO.
1. Ogni organizzazione è impegnata a superare l’attuale
divisione del lavoro fra uomini e donne nel partito. Definisce e promuove azioni
positive e tutte le iniziative volte alla realizzazione di questo obiettivo.
2. Nella formazione delle strutture di direzione e di lavoro
va perseguita la massima utilizzazione di dirigenti non funzionari ed impegnati
a tempo parziale nell’attività del partito al fine di assicurare
una presenza equilibrata di dirigenti a tempo pieno e dirigenti a tempo parziale.
3. L’assunzione di funzionari a tempo pieno o a tempo
parziale e decisa dalle strutture interessate secondo i criteri fissati dal
Comitato regionale, quando prestano il loro lavoro nell’ambito di una
unione comunale, di una federazione o della stessa Unione regionale e dalla
Direzione quando prestano il loro lavoro presso la Direzione nazionale del partito.
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VI – GLI ORGANI
DI GARANZIA
Art. 34 – GLI ORGANI
DI GARANZIA E LE LORO ATTRIBUIZIONI.
1. Il Collegio dei garanti delle Unità di base e dell’Unione,
la Commissione federale di garanzia, la Commissione regionale di garanzia la
commissione nazionale di garanzia, il Collegio nazionale dei revisori sono organi
di garanzia della vita democratica di ogni livello del Partito, assicurano il
rispetto dei diritti degli iscritti e la libera partecipazione al dibattito.
2. Gli organi di garanzia vengono eletti nei rispettivi Congressi
e durano in carica quanto gli organi di direzione politica, rispondendo della
loro attività ai Congressi successivi.
3. Gli organi di garanzia:
· verificano la corretta applicazione dello Statuto,
il rispetto dei diritti e l’adempimento dei doveri dei singoli iscritti
e delle organizzazioni del partito;
· trattano e decidono i procedimenti disciplinari in base alle norme
del titolo VIII del presente Statuto;
· sottopongono a verifica i bilanci e le risultanze dei conti consuntivi,
la loro Rispondenza alle effettive disponibilità finanziarie e alle decisioni
della Organizzazione.
· verificano la regolarità dell’amministrazione e della
gestione del Patrimonio formulando eventuali rilievi.
Art. 35 – I GARANTI
DELLE UNITA’ DI BASE E DELL UNIONI, LE COMMISSIONI DI GARANZIA FEDERALI
E REGIONALI.
1. In ogni assemblea congressuale delle Unità di base
viene eletto un Collegio di garanti, che elegge il proprio Presidente.
2. In ogni Unione comunale, intercomunale e circoscrizionale
viene eletto dal Congresso un Collegio di Garanti, composto da non più
di nove membri, che scelgono un Presidente.
3. Per il controllo della gestione amministrativa, i garanti
possono chiedere anche individualmente informazioni sulla situazione in atto
e formulare rilievi e proposte.
4. Le Commissioni federali e regionali di garanzia sono composte
ciascuna da quindici membri. Le Commissioni di garanzia eleggono un presidente
e un ufficio di Presidenza costituito da tre membri; incaricano tre componenti
della Commissione dei compiti specifici di revisori della amministrazione e
della gestione del patrimonio.
5. Il Presidente è membro di diritto della Direzione
Unione Cattolica Italiana e della Direzione regionale. I componenti dell’Ufficio
di Presidenza fanno parte di diritto del Comitato federale o del Comitato regionale.
Art. 36 – LA COMMISSIONE
NAZIONALE DI GARANZIA.
1. La Commissione nazionale di garanzia elegge tra i suoi componenti
un Presidente ed un ufficio di Presidenza.
2. La Commissione nazionale di garanzia esamina periodicamente,
nelle sue riunioni plenarie, le condizioni della vita democratica ed i metodi
di lavoro del partito. Può chiedere alla Presidenza del Consiglio nazionale
la riunione congiunta dei due organi.
3. La Commissione nazionale di garanzia può assumere
iniziative per verificare ai diversi livelli di organizzazione, le condizioni
della vita democratica del Partito.
Art. 37 – IL COLLEGIO
NAZIONALE DEI REVISORI.
1. Il Collegio nazionale dei revisori viene eletto da Congresso
nazionale. Elegge un Presidente e un Segretario Il Presidente partecipa ai lavori
del Consiglio nazionale, senza diritto di voto.
2. Esso controlla l’amministrazione centrale del partito
accertando la regolare tenuta della contabilità e verificando la corrispondenza
delle spese alle assegnazioni di bilancio e alle decisioni degli organismi dirigenti.
3. Esso verifica la gestione dei beni del partito e la sua
attività finanziaria.
VII – RIUNIONI DI PARTITO E MODALITA’ DI
VOTAZIONE
Art. 38 – PUBBLICITA’
DELLE RIUNIONI E LORO ORGANIZZAZIONE.
1. I Congressi e le Conferenze di partito sono di regola pubblici,
salvo quando discutono degli iscritti da eleggere come delegati e negli organi
dirigenti possono riunirsi in seduta riservata su materie di particolare delicatezza.
2. Sono pubbliche di norma, le assemblee generali delle Unioni
territoriali di base e delle loro articolazioni.
3. Sono di norma resi pubblici i dibattiti degli organi dirigenti,
secondo le modalità che queste stabiliscono. Allo stesso modo sono pubbliche
le decisioni degli organi di garanzia.
4. Gli organi dirigenti devono essere convocati sulla base
di ordini del giorno preventivamente comunicati. La discussione deve concludersi
con atti formali deliberando con la maggioranza dei presenti e alla presenza
di ameno la metà dei componenti l’organo stesso.
5. I tempi delle riunioni devono essere tali da consentire
la più ampia partecipazione degli iscritti. A tale scopo vengono indicati
l’orario di inizio e quello di conclusione.
Art. 39 – MODALITA’
DI VOTAZIONE.
1. Tutte le votazioni su documenti di natura politica sono
a voto palese.
2. Gli organi dirigenti e di garanzia eletti dal Congresso,
gli organi di direzione ed esecutivi eletti da organi rappresentativi, nonché
delegati ai congressi sono eletti con voto diretto e nominativo. Il voto palese
può essere esercitato con votazione unica. Nei congressi il voto è
di norma segreto nelle elezioni nominative effettuate dal Consiglio nazionale,
dal Comitato regionale, dal Comitato federale e dagli organi di garanzia ai
vari livelli, con modalità fissate dai regolamenti dei rispettivi organi.
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VIII – LA DISCIPLINA DEL PARTITO
Art. 40 – OSSERVANZA
DEI DOVERI.
1. L’adesione al partito comporta l’adempimento
dei doveri di cui ai precedenti articoli. Essa impegna gli iscritti e le iscritte
al rispetto dello Statuto ed alla correttezza dei comportamenti nel partito
e nella vita sociale.
2. Chiunque, contravviene alle regole dello Statuto e ai doveri
derivanti dalla adesione al partito è sottoposto a procedimento disciplinare.
3. L’esercizio dei diritti riconosciuti dallo Statuto
non può essere oggetto di procedimento disciplinare.
Art. 41 – IL PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE.
1. La richiesta di apertura di un procedimento disciplinare
può essere avanzata da qualsiasi organo dirigente del partito, indipendentemente
dal fatto che lo iscritto o l’iscritta cui si riferisce la richiesta ne
faccia parte.
2. Le richieste per i procedimenti disciplinari in prima istanza
sono indirizzate rispettivamente al Collegio dei garanti della Unione comunale,
intercomunale o circoscrizionale a cui l’iscritto o l’iscritta appartiene,
e per i membri di organi dirigenti, all’organo di garanzia di pari livello.
3. L’organo di garanzia competente, non appena ricevuta
la richiesta, ne dà immediatamente notizia all’interessata o all’interessato,
indicando compiutamente i fatti addebitati.
4. La discussione si svolge entro tre mesi dall’inizio
del procedimento disciplinare davanti ad una commissione di cinque o sette membri,
che l’organo di garanzia elegge al suo interno, secondo regole da esso
stesso prefissate, provvedendo eventualmente ad eleggere membri supplenti, per
garantire comunque il funzionamento. La Commissione è presieduta dal
Presidente dell’organo di garanzia e svolge le proprie funzioni per tutto
il periodo di durata di questo organo.
5. Se il termine per la discussione previsto dal comma precedente
non viene rispettato, l’organo richiedente o l’interessato può
rivolgersi alla Commissione di garanzia immediatamente superiore.
6. L’iscritto o l’iscritta ha diritto di conoscere
quali organi sono gli elementi di fatto su cui si fonda l’addebito.
7. Il Presidente dell’organo di garanzia stabilisce con
un congruo anticipo il giorno e l’ora della discussione, provvede alla
convocazione della iscritta o dell’iscritto sottoposto a procedimento
e degli eventuali testimoni.
8. Il Presidente dell’organo di garanzia comunica il
giorno e l’ora della discussione all’organo dirigente che ha richiesto
l’apertura del procedimento. Questo può incaricare un proprio rappresentante
di illustrare i motivi della richiesta.
9. Sulle richieste dell’interessato, o dell’organo
che ha chiesto l’apertura del procedimento, di acquisire documenti o sentire
testimoni, decide la Commissione per i procedimenti disciplinari.
10. La Commissione per i procedimenti disciplinari verifica
se sussiste o no l’addebito nei confronti dell’iscritta o dell’iscritto
sottoposto a provvedimento valutando prove ed argomenti secondo il proprio libero
convincimento.
11. Al termine della discussione la decisione viene assunta
in seduta riservata ai soli membri della Commissione.
Art. 42 – SANZIONI DISCIPLINARI.
1. Le sanzioni sono:
· il richiamo scritto;
· la rimozione dalle responsabilità nelle organizzazioni del Partito;
· la sospensione dall’Unione Cattolica Italiana da uno a sei mesi;
· l’espulsione.
2. Le sanzioni diventano esecutive dopo 30 giorni dalla decisione se non vi
è stato contro di esse ricorso da parte dell’iscritto o dell’iscritta,
o da parte dell’organo dirigente che ha chiesto l’apertura del procedimento
disciplinare.
3. Le decisioni disciplinari della Commissione istituita dal
Collegio dei garanti dell’Unione comunale, intercomunale e circoscrizionale
e quelle della commissione istituita dall’organo federale di garanzia
sono impugnabili davanti alla Delegazione per i provvedimenti disciplinari istituita
dall’organo regionale di garanzia. Le decisioni di questi organi sono
impugnabili davanti alla delegazione per i provvedimenti disciplinari istituita
dall’organo centrale di garanzia. Per le decisioni riguardanti i membri
degli organi nazionali, la Commissione istituita dall’organo centrale
di garanzia, riesamina il caso, in seguito ad impugnazione e può modificare
o confermare a precedente decisione.
Art. 43 – EFFETTI DEI
PROCEDIMENTI GIUDIZIARI.
1. Il procedimento disciplinare è promosso indipendentemente
dall’azione civile o penale che nasce dal medesimo fatto.
2. Il procedimento disciplinare può essere sospeso quando
pende procedimento penale nei confronti dell’iscritto o dell’iscritta,
fatta salva l’adozione di provvedimenti cautelari.
3. L’iscritta o l’iscritto incorso nella interdizione dai pubblici
uffici in seguito a condanna penale, o condanna con sentenza definitiva per
delitto grave è espulso dal partito.
Art. 44 –
PROVVEDIMENTI CAUTELARI.
1. All’inizio o nel corso del procedimento disciplinare
l’organo di garanzia della organizzazione cui appartiene l’iscritto
o l’iscritta può, sentito l’interessato disporne la sospensione
dall’Unione Cattolica Italiana. Contro la decisione dell’organo
di garanzia possono proporre ricorso davanti all’organo centrale di garanzia
tanto l’iscritto quanto l’organo dirigente che ha chiesto la sospensione.
Il ricorso può essere presentato entro trenta giorni.
2. L’iscritta o l’iscritto sottoposto a procedimento
penale è sospeso dalla Unione Cattolica Italiana dal giorno in cui è
stato emesso contro di lui un provvedimento restrittivo della libertà
personale, salvo che particolari gravi motivi ostino all’adozione del
provvedimento. Per gli eventuali ricorsi si applicano le disposizioni del primo
comma. L’organo di garanzia dell’organizzazione a cui appartiene
l’inquisito dispone che la sospensione sia resa pubblica.
3. L’iscritta o l’iscritto sottoposto a procedimento
penale può essere sospeso dal partito. La sospensione può essere
richiesta da un organo dirigente di qualsiasi livello ed è decisa sentito
l’interessato dell’organo di garanzia dell’organizzazione
a cui appartiene. Si applicano le disposizioni del primo comma per il ricorso
avverso la decisione dell’organo di garanzia.
4. In caso di sentenza di proscioglimento ampiamente liberatorio,
l’iscritto o la iscritta riacquista immediatamente tutti i suoi diritti.
L’organo di garanzia competente dispone che di ciò sia data pubblicità
5. . E’ facoltà dell’iscritto interessato
da inchiesta, ricorrere all’autosospensione, che deve essere comunicata
agli organi di garanzia competenti; questi possono respingerla o prendere atto.
La presa d’atto dell’auto sospensione sostituisce l’assunzione
della sospensione cautelativa da parte degli organi di garanzia.
Art. 45 –
LO SCIOGLIMENTO DI ORGANI DIRIGENTI.
1. In casi di estrema necessità, la Direzione nazionale,
sentito il parere della Commissione nazionale di garanzia, può sciogliere
un Comitato federale o Comitato regionale. Analogamente possono procedere i
Comitati regionali, sentita la Commissione regionale di garanzia, nei confronti
di una Unione Comunale, intercomunale, circoscrizionale o di una sua articolazione.
La decisione del Comitato regionale viene ratificata dalla Direzione nazionale.
L’organo che decide lo scioglimento può nominare un Comitato provvisorio
ed un responsabile, con l’incarico di dirigere l’organizzazione
e di convocarne entro sei mesi il congresso straordinario.
2. Sempre in caso di estrema necessità l’Unione
Cattolica Italiana può sciogliere una unita di base. La decisione, prima
di divenire esecutiva, deve essere approvata dalla Direzione regionale, che
la sottopone alla ratifica della Direzione nazionale.
3. Nessuna organizzazione può essere sciolta dopo che
sia stato indetto il Congresso della organizzazione di livello superiore.
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IX – L’AMMINISTRAZIONE
DEL PARTITO
Art. 46 – LE ATTIVITA’
AMMINISTRATIVE, PATRIMONIALI E FINANZIARIE DEL PARTITO.
1. I mezzi finanziari del partito sono costituiti dai proventi
delle tessere e delle quote, da sottoscrizioni o oblazioni volontarie, dagli
introiti delle feste o di altre iniziative nonché dal finanziamento pubblico.
Le sottoscrizioni sono promosse dagli organi nazionali, regionali e locali in
relazione a specifici progetti.
2. Il regolamento finanziario determina l’importo minimo
della tessera e i criteri di ripartizione delle risorse spettanti alle varie
organizzazioni di partito.
3. Il regolamento finanziario stabilisce lo schema del bilancio
preventivo e di quello consuntivo, le quote del finanziamento volontario da
assicurare agli organi regionali e nazionali, i rapporti di contribuzione tra
Direzione nazionale e Unioni regionali, i criteri per la ripartizione del finanziamento
pubblico e per la previsione dei criteri e delle quote di cui all’art.
6 comma 6. L’amministrazione del partito predispone un bilancio allargato,
secondo modalità e criteri definiti nel regolamento finanziario.
4. Ciascuna organizzazione di partito a una propria distinta
amministrazione, finanziaria e patrimoniale ed è legalmente responsabile
degli atti compiuti. Per ogni spesa deve essere indicata la copertura.
5. La Presidenza nazionale non ha alcuna responsabilità
legale per le attività amministrative delle singole organizzazioni di
partito.
6. Le iscritte e gli iscritti eletti nelle assemblee rappresentative
versano al Partito una quota dell’indennità ricevute secondo le
disposizioni del regolamento finanziario.
7. Le attività patrimoniali e commerciali comunque collegate
alle organizzazioni dell’Unione Cattolica Italiana, costituiscono gestioni
autonome, con propri organi societari: i lasciti, le donazioni e i proventi
da parte di Enti o persone fisiche diventano patrimonio del partito.
Art. 47 –
IL TESORIERE
1. Per ciascuna organizzazione di partito è eletto un
tesoriere a cui compete la responsabilità delle attività amministrative,
patrimoniali e finanziarie.
2. Ciascun tesoriere ha la rappresentanza legale e giudiziale,
sia attiva che passiva, della propria organizzazione di partito e può
compiere, sulla base delle decisioni adottate dai rispettivi organi dirigenti,
tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa l’acquisizione
o la cessione dei beni a titolo gratuito o oneroso.
3. In caso di comprovata urgenza, il Tesoriere provvede immediatamente,
salva la successiva ratifica dell’organo dirigente.
4. In caso di indisponibilità del Tesoriere la rappresentanza
legale e giudiziale è temporaneamente assunta da un suo delegato.
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X – LE RAPPRESENTANZE
ELETTIVE
Art. 48 – LE CANDIDATURE.
1. L’accettazione delle candidature nelle liste presentate
dall’Unione Cattolica Italiana impegna il candidato a sostenere il programma
elettorale del partito ed a svolgere la campagna elettorale, secondo l’impostazione
stabilita dagli organi dirigenti, comportandosi in modo leale verso gli iscritti
di lista.
2. E’ compito delle organizzazioni competenti operare
per la massima valorizzazione dei candidati, sia scegliendo con sufficiente
anticipo rispetto alla scadenza elettorale, sia attivando gli strumenti necessari
a garantire un adeguato rapporto tra candidati ed elettori.
3. Nella selezione delle candidature, nella formazione delle
liste ai vari livelli e nella conduzione delle campagne elettorali, le organizzazione
dell’Unione Cattolica Italiana operano al fine di assicurare un effettivo
pluralismo nelle Rappresentazioni istituzionali.
4. Gli iscritti e le iscritte al partito che siano stati eletti
sono tenuti all’attuazione coerente del programma elettorale. Essi devono
operare per la più ampia unità di azione di tutti gli eletti dell’Unione
Cattolica Italiana nelle istituzioni.
5. Gli iscritti all’Unione Cattolica Italiana eletti
nel Parlamento europeo, nel Parlamento nazionale, nei consigli regionali, provinciali
e comunali sono impegnati nelle loro attività dalle deliberazioni adottate
dai gruppi parlamentari e consiglieri. I regolamenti dei gruppi parlamentari
e consiliari prevedono norme di procedimento per dissociazioni individuali fondate
su questioni di coscienza. Delle loro attività e dello stato di attuazione
del programma i gruppi rendono conto periodicamente in apposite riunioni di
elettrici ed elettori convocate dagli organi direttivi.
Art. 49 – LE CANDIDATURE
PER LE ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI.
1. Nei comuni e nelle circoscrizioni l’organo dirigente
dell’Unione predispone una rosa di candidati per il consiglio comunale
o per il consiglio di circoscrizione.
2. La rosa viene sottoposta a consultazioni, eventualmente
anche attraverso elezioni primarie, regolate dal comitato regionale e tali da
consentire il più ampio concorso alla scelta dei candidati.
3. L’organo dirigente dell’Unione definisce la
proposta delle candidature al consiglio comunale o circoscrizionale. Il comitato
dell’Unione provvede alla approvazione di ciascuna candidatura.
4. Per i comuni superiori a 20.000 abitanti la scelta dei candidati
viene ratificata dal comitato federale.
5. Per il consiglio provinciale, la Direzione federale predispone
una rosa di candidati, la sottopone a consultazione regolate dal Comitato regionale,
eventualmente anche attraverso elezioni primarie, tali da consentire un ampio
concorso alla scelta, e provvede all’approvazione di ciascuna candidatura.
Se le elezioni provinciali riguardano più di una Federazione, queste
operazioni sono compiute d’intesa tra le federazioni interessate.
6. Le liste dei candidati al consiglio provinciale e al consiglio
comunale i comuni capoluogo di provincia sono sottoposte a ratifica del comitato
regionale.
Art. 50 – I CONSIGLIERI
ED I DEPUTATI REGIONALI E LOCALI.
1. Ogni Unione comunale, intercomunale o circoscrizionale esistente
in ciascuna circoscrizione elettorale può sottoporre candidature per
l’elezione dei consiglieri o dei deputati regionali sulla base dei criteri
indicati dal Comitato regionale.
2. Le candidature avanzate vengono sottoposte a consultazioni
regolate da Unione regionale eventualmente anche attraverso elezioni primarie,
tali da consentire il più ampio concorso alla scelta dei candidati.
3. Il Comitato regionale, sulla base di rose di proposte dei
comitati federali, definisce la lista dei candidati per il Consiglio regionale.
4. Il mandato di ciascun consigliere o deputato regionale non
supera di norma le due legislature, salvo diversa decisione della Direzione
regionale.
Art. 51 – I GRUPPI CONSILIARI
REGIONALI E LOCALI.
1. Gli eletti dell’Unione Cattolica Italiana nelle assemblee
comunali, provinciali e regionali si costituiscono in gruppo. Il gruppo, se
formato da più di tre componenti, elegge nel proprio seno il Presidente,
adottando un proprio regolamento.
2. Ai gruppi è garantito l’autonomo esercizio
delle proprie funzioni istituzionali.
3. I gruppi consiliari, quando sono chiamati ad esprimere candidature
in istituzioni pubbliche, si attengono a criteri di competenza e di moralità.
Art. 52 – I DEPUTATI
ED I SENATORI.
1. Ogni organizzazione di partito esistente nella circoscrizione
o collegio elettorale può proporre candidature, per l’elezione
di deputati o senatori sulla base dei criteri indicati dal Consiglio nazionale
presieduta dal Presidente.
2. La Direzione nazionale di intesa con la Presidenza dei gruppi
parlamentari indica tempestivamente i criteri per le conferme e quelli per le
nuove candidature.
3. Una quota delle proposte di nuove candidature è riservata
alla Direzione nazionale.
4. I comitati federali sentite le Direzioni regionali scelgono
tra le proposte avanzate, ed espletate le consultazioni regolate da ciascun
Comitato regionale, eventualmente anche attraverso elezioni primarie, designano
i candidati per la circoscrizione o il collegio.
5. Le Direzioni regionali coordinano la composizione delle
liste per le varie circoscrizioni e collegi della Regione, le sottopongono all’approvazione
dei comitati regionale e le presentano alla Direzione, che in seduta congiunta
con i Segretari regionali, provvede all’approvazione delle proposte e,
nei casi di rigetto, alle eventuali sostituzioni.
6. Il mandato di ciascun parlamentare non supera di norma le
due legislature, salvo diversa decisione della direzione, d’intesa con
le presidenze dei gruppi parlamentari.
Art. 53 – I PARLAMENTARI
EUROPEI.
1. Il Presidente e la Direzione nazionale (in seduta congiunta
con i Segretari regionali), sceglie i candidati al Parlamento Europeo, in base
a proposte formulate dai Comitati regionali di ciascuna circoscrizione, dopo
consultazioni da questi stabilite ed effettuate.
2. I deputati eletti nelle liste dell’Unione Cattolica
Europea nel parlamento europeo si costituiscono in gruppo eleggendo il Presidente
e un ufficio di presidenza. Qualora essi si associno con deputati di altri partiti,
possono eleggere un coordinatore.
3. Il mandato al Parlamento Europeo non è compatibile
con mandati in assemblee elettive regionali o nazionali, salvo deroga approvata
dalla Direzione nazionale. Ad esso si applica la stessa regola fissata per i
deputati e i senatori dell’art. 58 comma 6.
Art. 54 – I GRUPPI PARLAMENTARI.
1. Ai gruppi parlamentari è garantito l’autonomo
esercizio delle proprie funzioni istituzionali, secondo le norme del regolamento
interno.
2. I gruppi realizzano il programma elettorale dell’Unione
Cattolica Italiana ed attuano in Parlamento gli indirizzi fissati dal Consiglio
nazionale, dalla Direzione e dai Congressi tematici.
3. I gruppi parlamentari sono titolari esclusivi delle iniziative
di indirizzo legislative e di controllo.
4. Spetta ai gruppi parlamentari la designazione dei candidati
alle cariche pubbliche in base a criteri di competenza e di moralità.
5. I Presidenti dei gruppi parlamentari sono eletti dalle rispettive
assemblee, su proposta della Direzione nazionale (con la maggioranza assoluta
degli aventi diritto al voto).
6. Gli eletti nelle liste dell’Unione Cattolica Italiana
alla Camera, al Senato e al Parlamento Europeo decidono forme autonome di organizzazione.
Possono analogamente costituirsi coordinamenti tra gli eletti nei consigli regionali,
Provinciali, comunali e circoscrizionali, fato salvo il diritto degli eletti
di scegliere se partecipare o meno a tali gruppi o coordinamenti.
Art. 55 – IL GOVERNO-OMBRA.
1. I gruppi parlamentari d’intesa con la Direzione Unione
Cattolica Italiana, possono eleggere un governo–ombra, determinandone,
la struttura e le principali modalità di funzionamento.
2. Il governo–ombra è presieduto dal Segretario/a
del Partito.
Art. 56 – RAPPORTI FRA
I GRUPPI E GLI ORGANI DI PARTITO.
1. I gruppi parlamentari comunicano agli organi esecutivi nazionali
del partito la data e l’ordine del giorno delle riunioni del Comitato
direttivo e dell’assemblea.
2. Alla riunione del Comitato direttivo può sempre partecipare
il Segretario/a del partito o un componente della Direzione nazionale da lui
delegato.
3. Alle presidenze dei Gruppi parlamentari viene comunicato
l’ordine del giorno del Presidente. I gruppi possono far pervenire alla
Direzione considerazioni e rilievi sulle questioni poste in discussione.
Art. 57 – LE GIUNTE-OMBRA.
1. I gruppi consiliari comunali, provinciali, regionali possono,
ai vari livelli, d’intesa con le organizzazioni dell’Unione Cattolica
Italiana, eleggere giunte–ombra, eventualmente anche con altri gruppi,
determinandone la struttura e le principali modalità di funzionamento.
TORNA SOPRA
XI – L’INFORMAZIONE
Art. 58 – I MEZZI DI
INFORMAZIONE.
1. Le attività editoriali e gli altri mezzi di informazione
dell’Unione Cattolica Italiana si ispirano alle sue posizioni ed ai suoi
orientamenti raccogliendo sia l’insieme del dibattito che in esso si sviluppa,
sia le sue diverse espressioni.
2. Le partecipazioni in imprese editoriali dell’Unione
Cattolica Italiana sono detenute e coordinate da una società appositamente
costituita, i cui amministratori sono nominati dalla presidenza su proposta
del tesoriere del partito. Compete al Consiglio di amministrazione della società
la nomina degli amministratori delle società controllate e delle società
partecipate. Questi sono titolari di tutti i doveri e i diritti che conseguono
dalla loro funzione, ivi comprese la nomina e la revoca dei Direttori.
3. Nei consigli di amministrazione delle società editoriali
di cui l’Unione cattolica Italiana sia proprietario o socio, viene garantita
la rappresentanza dell’insieme dell’Unione Cattolica Italiana.
4. La scelta dei rappresentanti eletti dalla Direzione del
Consiglio di Amministrazione avviene con una maggioranza di due terzi degli
aventi diritto al voto.
5. L’organo informativo editoriale del Partito Unione
Cattolica Italiana è diretto da un Consigliere nazionale al quale il
Presidente del Partito, considerate le capacità attitudinali e culturali
del prescelto e previo assenso del Consiglio nazionale, gli conferisce la nomina
di Capo Ufficio stampa del Partito e cariche provvisorie ad interim.
XII – LA TESSERA
E I SIMBOLI DELL’UNIONE CATTOLICA ITALIANA
Art. 59 – LA TESSERA.
1. La tessera attesta la regolare iscrizione all’Unione
Cattolica Italiana.
Art. 60 – IL SIMBOLO.
1. E’ rappresentato da uno scudo crociato la cui radice
simboleggia il cattolicesimo. Il simbolo è inscritto da una croce irregolare
nel cui retro si intravedono le due chiavi. Nel simbolo vi sono quattro spazi,
su tre di essi vi sono incise le iniziali dell’Unione Cattolica Italiana
nel quarto spazio la bandiera nazionale,il tutto su fondo turchese.
XIII– REVISIONE
DELLO STATUTO E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI
Art. 61 – REVISIONE
DELLO STATUTO.
1. Le norme dello Statuto sono approvate dal Congresso nazionale.
2. I congressi di Unione territoriale, di Federazione, i congressi
regionali e le conferenze degli iscritti possono avanzare al congresso proposte
di revisione dello Statuto.
3. Il Consiglio nazionale può approvare con la maggioranza
dei due terzi dei componenti norme integrative ed attuative dello Statuto nel
rispetto dei principi generali di questo.
Art. 62 –
REGOLAMENTI.
1. Il Consiglio nazionale entro tre mesi dall’entrata
in vigore dello Statuto approva il regolamento finanziario con la maggioranza
dei due terzi dei suoi componenti.
2. Il regolamento finanziario stabilisce criteri e regole per
la programmazione relativa all’uso delle risorse e per la ripartizione
fra le varie organizzazioni di partito. Stabilisce altresì forme di controllo
sulla utilizzazione delle risorse.
3. I regolamenti interni degli organi dirigenti e il regolamento
congressuale sono approvati con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto
al voto.
4. Per le decisioni delle Unioni regionali che concernono la
costituzione di Unioni territoriali, l’articolazione in Federazioni e
le procedure di consultazione è richiesta la maggioranza dei due terzi
degli aventi diritto al voto.
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