Unione Cattolica Italiana

Sede Nazionale: Via Alatri, 121 - 00171 - ROMA

 

 
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STATUTO DEL PARTITO
Unione Cattolica Italiana

INDICE

Organigramma Esecutivo Politico del Partito

 

PREMESSA DEI PRINCIPI COSTITUTIVI DEL PARTITO “UNIONE CATTOLICA ITALIANA”

Questo Partito è formato da uomini e donne per dare una svolta politica e di trasparenza verso nuovi cambiamenti di rinnovamento cristiano e dottrinale visibile alla Chiesa, affinché possa accogliere il valore della dimensione religiosa, soprattutto nei giovani e nella nuova generazione che verrà, con cui si possa abbattere la violenza e creare la convivenza e i rapporti tra individui, popoli, nazioni e stati, in questo passaggio di secolo.
L’Unione Cattolica Italiana nasce con sede in Roma distinguendosi tra i vari partiti e vive in connessione con la vita di ogni cittadino per realizzare dei principi di riforme e libertà nella società civile.
Tutto ciò per sondare la fiducia e la partecipazione dei cittadini.
La sede e la Presidenza nazionale del Partito “Unione Cattolica Italiana”, è ubicata in via Alatri, 121 – 00171 – Roma.

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I - IL PARTITO

Art. 1 – L’ADESIONE.

1. Ciascun uomo o ciascuna donna che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, può iscriversi al Partito Unione Cattolica Italiana. Gli iscritti e le iscritte accettano il programma politico deliberato dal Congresso e si impegnano ad agire per realizzarlo. La diversità delle culture politiche, delle convinzioni filosofiche e religiose arricchisce il patrimonio ideale del partito.

2. In caso di rifiuto di versare la contribuzione, sono sospesi tutti i diritti connessi alla qualità di iscritto.

3. L’iscrizione è di durata quinquennale; si effettua dopo il Congresso ed ha vigore fino alla conclusione del congresso successivo. Ciascun iscritto o iscritta assume l’impegno ad una contribuzione finanziaria annuale.

4. L’organo dirigente dell’istanza nel cui ambito è stata presentata la domanda decide, anche sulle eventuali opposizioni, entro trenta giorni dall’inserimento della domanda nel registro.

5. La domanda di iscrizione è rivolta ad una delle istanze di base previste dall’art. 11 del presente statuto.

6. In caso di iscrizione presso una organizzazione territoriale diversa da quella del luogo di residenza questa ne dà notizia all’organizzazione del luogo di residenza.

7. Il rifiuto di iscrizione deve essere motivato dal Comitato direttivo dell’organizzazione interessata.

8. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso al Collegio dei garanti e, in seconda istanza, alla Commissione federale di garanzia.

Art. 2 – PARTITO DI DONNE E DI UOMINI.

1. Donne e uomini concorrono in quanto soggetti politici portatori di diverse esperienze, alla definizione degli orientamenti politici e programmatici del partito.

2. Il partito riconosce pari dignità alle diverse esperienze delle donne iscritte e valorizza i loro autonomi progetti garantendo loro sedi, risorse ed accesso agli organi di informazione.

3. Negli organi dirigenti ed esecutivi, nelle delegazioni ai Congressi, nelle liste elettorali e negli incarichi, i sessi sono tendenzialmente rappresentati in misura eguale. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 33%.

4. L’impegno politico delle donne iscritte si realizza secondo modalità da esse liberamente scelte. Le iscritte possono dar vita a forme autonome di attività ed a strutture differenziate anche in rapporto con non iscritte.

Art. 3 – INCOMPATIBILITA’.

1. Non è ammessa la contemporanea adesione all’Unione Cattolica Italiana e ad un altro partito politico. Non è ammessa l’adesione ad altra formazione o movimento che abbia presentato o presenti liste a consultazioni elettorali. Ugualmente non sono ammesse attività in favore di un altro partito, né la candidatura o la prestazione di firme per le sue liste elettorali.

2. L’adesione all’Unione Cattolica Italiana è incompatibile con l’adesione e la partecipazione ad associazioni che comportino un vincolo riservato e comunque forme di mutuo sostegno tali da porre in pericolo il pieno rispetto dei principi di equivalenza di fronte alla legge e di imparzialità della Pubblica amministrazione, sanciti dalla Costituzione.

Art. 4 – IL PARTITO ALL’ESTERO.

1. In osservanza delle legislazioni dei rispettivi Paesi, l’Unione Cattolica Italiana ha intenzione di costruire le proprie strutture all’estero con sedi territoriali e modalità di funzionamento stabiliti dal Consiglio nazionale, salvo quanto previsto al comma 3.

2. Le organizzazioni dell’Unione Cattolica Italiana all’estero, in particolare nei paesi della CEE ed in Europa, con l’approvazione del Consiglio nazionale possono stipulare patti di unità d’azione o di cooperazione con partiti ed organizzazioni della politica centrista Europea nei rispettivi paesi.

3. Gli iscritti all’Unione Cattolica Italiana residenti all’estero possono iscriversi alle Unioni Cattoliche Italiane dei rispettivi paesi di residenza.



II – I DIRITTI E I DOVERI

Art. 5 – I DIRITTI DEGLI ISCRITTI E DELLE ISCRITTE.

1. Ciascun iscritto o ciascuna iscritta al partito ha il diritto di portare nel dibattito dello stesso il contributo della propria esperienza e delle proprie specifiche competenze ed in particolare ha il diritto di:

· essere informato sulla vita del partito, sulle sue scelte, sulle discussioni intervenute negli organi dirigenti e sulle alternative prospettate;
· esprimere e sostenere in ogni struttura di partito le proprie posizioni ideali e culturali;
· far pervenire opinioni e suggerimenti ai mezzi d’informazione del partito e a tutti gli organi dirigenti, che sono tenuti a prenderli in considerazione;
· conoscere tempestivamente le critiche di carattere politico eventualmente mosse alla sua attività ed alla sua condotta, per far valere le proprie ragioni davanti alla assemblea degli iscritti dell’organizzazione a cui appartiene e, se membro di un organo dirigente, nella riunione di questo, appositamente convocata;
· mantenere e sostenere, anche pubblicamente, posizioni diverse rispetto a quelle della maggioranza che di volta in volta si determina negli organi di partito;
· partecipare alla promozione di iniziative pubbliche e di associazioni non in contrasto con i principi e i valori richiamati dalla premessa dello Statuto;
· eleggere gli organi dirigenti del partito, essere eletto a farne parte, essere delegato ai Congressi di ogni livello;
· avanzare proposte di candidature per le liste elettorali, per gli organi dirigenti e le delegazioni congressuali, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari;
· partecipare a decisioni su questioni di particolare rilevanza attraverso referendum, congressi tematici, convenzioni o assemblee con voto deliberativo secondo regole di svolgimento stabilite dall’organizzazione di partito di volta in volta interessata;
· in caso di dimissioni dal partito far presente le proprie motivazioni.

Art. 6 – ESERCIZIO DEI DIRITTI IN FORMA COLLETTIVA.

1. Gli iscritti e le iscritte esercitano anche in forma collettiva i diritti di cui al precedente art. 5.

2. Gli iscritti e le iscritte possono promuovere anche collettivamente proposte e piattaforme programmatiche per contribuire al dibattito interno ed alla definizione delle scelte del partito. Possono avanzare collettivamente proposte di candidature per gli organi dirigenti e le delegazioni congressuali, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. E’ garantito il diritto degli iscritti e delle iscritte di organizzare riunioni per la libera espressione e circolazione delle opinioni.

3. E’ riconosciuto agli iscritti ed alle iscritte il diritto di promuovere anche collettivamente associazioni, centri di ricerca e di iniziativa, forum tematici, pubblicazioni, anche con la partecipazione di non iscritti, per contribuire alla formazione ed all’arricchimento della coscienza ideale e politica complessiva del partito, alla creazione di nuovi legami e rapporti con la società e con le forze e le sensibilità ideali in essa presenti, e per il perseguimento di obiettivi e progetti politico-culturali che non siano in contrasto con i principi e i valori richiamati dalla premessa dello Statuto.

4. Per l’esercizio dei diritti collettivi di cui al presente art. 6 e per garantire condizioni di parità nel dibattito interno e nelle iniziative pubbliche, gli organi dirigenti favoriscono e regolano ai vari livelli, la utilizzazione dei locali e degli strumenti del partito.

5. Il bilancio preventivo nazionale e quello di ciascuna organizzazione regionale e federale destinano risorse per il finanziamento di iniziative collettivamente promosse da iscritti ed iscritte in rapporto ad obiettivi politico-culturali che non siano in contrasto con le premesse e le norme dello Statuto. Il regolamento finanziario determina criteri e quote per l’assegnazione delle risorse.

Art. 7 – I DOVERI DEGLI ISCRITTI E DELLE ISCRITTE.

1. Ciascun iscritto e ciascun iscritta al partito ha il dovere di:

· sostenere secondo le proprie attitudini e le proprie responsabilità la politica del Partito e le iniziative che ne esprimono la realizzazione;
· concorrere al sostegno finanziario del Partito secondo le proprie possibilità e in misura adeguata al proprio reddito;
· impegnarsi, durante le campagne elettorali per l’affermazione delle scelte program-matiche elettorali e il successo delle liste del Partito Unione Cattolica Italiana, o da questo promosse, e comunque astenersi da qualsiasi presa di posizione pubblica che possa recare sostanziale pregiudizio alla campagna elettorale del partito.

2. Le iniziative pubbliche di maggiore rilievo promosse collettivamente da iscritti ed iscritte, sono comunicate, ai fini di coordinamento, agli organi dirigenti dei vari livelli.

Art. 8 – I DRITTI DEGLI ELETTORI E DELLE ELETTRICI.

1. Gli elettori e le elettrici dell’Unione Cattolica Italiana hanno il diritto di:

· essere tempestivamente informati sulle iniziative pubbliche del partito e su tutte le assemblee, riunioni ed attività nelle quali essi possono intervenire;
· partecipare ad assemblee periodiche di formazione e verifica dei programmi, di confronto con gli eletti su scala locale e regionale, di rendiconto degli orientamenti politici e delle scelte compiute sia dagli organi di partito sia dagli eletti.

2. Le Unioni regionali dell’Unione Cattolica Italiana possono disporre, su scala regionale e locale, regole per l’esercizio dei diritti di cui al comma precedente e per la consultazione di elettrici e di elettori in maniera di programma e di candidature.

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III – L’ORGANIZZAZIONE DEL PARTITO

Art. 9 – LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL PARTITO.

1. La struttura organizzativa del partito è costituita, di norma, e fatto salvo il potere regolamentare che l’art: 13 riconosce in tale materia a ciascuna Unione regionale da: A) Unità di base; B) Unioni comunali; C) Federazioni; D) Unioni regionali.

2. In coerenza con le proposte di riforma regionalista dello Stato, il Partito assume la dimensione regionale come cardine della propria organizzazione e riconosce e promuove l’autonoma funzione di elaborazione programmatica e di direzione politica delle Unioni regionali.

Art. 10 – UNITA’ DI BASE.

1. Sono di norma Unità di base dell’Unione Cattolica Italiana le Sezioni territoriali, i Circoli sui luoghi di lavoro e di studio, le Sezioni tematiche sulla base di criteri indicati all’art: 11, comma 6 e, anche senza riferimento ad un ambito territoriale, le Sezioni costituite da entrambi uomini e donne. Gli iscritti possono costituire altresì gruppi autonomi all’interno delle Sezioni territoriali e dei Circoli.

2. Le Unità di base promuovono l’organizzazione e l’iniziativa del partito nei rispettivi ambiti sociali o territoriali.

Art. 11 – UNIONI COMUNALI.

1. I Comitati federali deliberano l’istituzione di Unioni comunali, nei comuni dove esista una pluralità di Unità di base, affidando loro poteri di auto-organizzazione del partito in quel territorio.

2. L’unione comunale dirige l’iniziativa politica complessiva del partito nel territorio comunale.

3. Ciascuna Unione comunale comprende il territorio di un comune.

4. Laddove esista una pluralità di comuni di ridotte dimensioni, l’Unione può essere intercomunale.

5. Nelle grandi aree urbane vengono costituite unioni su scale circoscrizionale.

6. Laddove si sia proceduto alla costituzione di Unioni comunali, queste possono dare vita anche a Sezioni tematiche. I temi sui quali esse possono costituirsi sono individuati dal Consiglio nazionale con la maggioranza degli aventi diritto al voto e, in ogni caso, non possono costituirsi sezioni tematiche su temi politici ed ideali di carattere generale.

Art. 12 – FEDEREAZIONI.

1. La federazione si costituisce di regola su base provinciale oppure su base metropolitana, salva diversa decisione della rispettiva Unione regionale.

2. Ciascuna Federazione dirige l’iniziativa politica del proprio territorio, coordina il lavoro delle Unioni comunali, intercomunali e circoscrizionali esistenti nel proprio territorio, determina, di intesa con esse, gli indirizzi programmatici e le scelte politiche riguardanti l’ambito provinciale o metropolitano.

Art. 13 – UNIONI REGIONALI.

1. L’Unione regionale dirige l’iniziativa politica del Partito nel territorio della Regione.

2. All’unione regionale vengono conferiti poteri, funzioni, risorse della Direzione nazionale secondo criteri fissati da una deliberazione del Consiglio nazionale da adottare prima dello sviluppo dei Congressi regionali.

3. Le Unioni regionali possono, in relazione ad oggettive esigenze di funzionalità di intesa con la Direzione nazionale del Partito e con le Federazioni interessate, decidere una diversa articolazione dei livelli organizzativi.

4. Le disposizioni con le quali l’unione regionale esercita il proprio potere regolamentare autonomo vengono comunicate alla Direzione del Partito, che può chiedere un riesame ed una nuova deliberazione da parte dell’Unione regionale.


IV – I CONGRESSI

Art. 14 – I CONGRESSI.

1. Per ciascuna organizzazione e per il Partito nel suo complesso il massimo organo liberativo, le cui decisioni sono vincolanti per tutti, è il Congresso.

2. I Congressi esaminano la situazione politica, definiscono la politica delle rispettive organizzazioni e si pronunciano sui documenti loro sottoposti.
3. Le modalità di svolgimento dei Congressi, devono essere stabilite dal Consiglio nazionale nel regolamento congressuale; in caso di congresso straordinario, sono stabilite dall’organo che convoca il congresso.

4. Il regolamento congressuale definisce criteri per la determinazione del numero dei delegati in proporzione a quello degli iscritti; il regolamento può prevedere criteri correttivi che tengano conto del numero dei votanti nelle assemblee congressuali, nonché dei voti riportati nel rispettivo territorio alle ultime elezioni politiche.

5. Qualora i Congressi si svolgano sulla base di piattaforme programmatiche concorrenti, le regole per lo svolgimento dei congressi approvati dal Consiglio nazionale garantiscono a ciascuna piattaforma condizioni di parità nello svolgimento del Congresso.

6. In apertura dei lavori, il Congresso elegge la Presidenza e un Presidente del Congresso, definisce il proprio ordine del giorno e adotta regole per lo svolgimento dei propri lavori, in conformità con le disposizioni dello Statuto e del regolamento Congressuale.

7. La Presidenza del Congresso esercita le funzioni proprie dell’organo dirigente. I suoi compiti sono specificamente definiti dal Regolamento congressuale.

8. I Congressi sono convocati alla scadenza prevista per ciascun livello della organizzazione.

9. Congressi straordinari possono essere convocati per decisione motivata dall’organo dirigente del livello superiore adottata con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti. Il Congresso nazionale può essere convocato in via straordinaria dal Consiglio dell’Unione Cattolica Italiana e dal Presidente del Partito.

Art. 15 – ASSEMBLEE CONGRESSUALI DI BASE.

1. Per le Unita di base, l’assemblea congressuale viene convocata annualmente dall’organo direttivo per discutere i compiti di lavoro e le questioni politiche all’ordine del giorno.

2. Può essere convocata in via straordinaria con deliberazione motivata dell’organo dirigente di livello superiore o su richiesta di un terzo degli iscritti.
3. L’assemblea congressuale elegge gli organi dirigenti e di garanzia di ciascuna struttura e, quando sia preparatoria di altro congresso, i propri delegati.

Art. 16 – IL CONGRESSO DELL’UNIONE COMUNALE, INTERCOMUNALE O CIRCOSCRIZIONALE

1. Il Congresso dell’Unione comunale, intercomunale o circoscrizionale è costituito dai delegati delle Unità di base appartenenti all’Unione. In mancanza di tali articolazioni, il Congresso è costituito dagli iscritti all’Unione.

2. Il Congresso viene convocato dal Comitato di Unione ogni cinque anni, in corrispondenza con i congressi di livello superiore, per discutere lo stato di attività dell’Unione, i compiti di lavoro e le questioni poste all’ordine del giorno del Congresso nazionale.
3. Il Congresso dell’Unione può essere convocato in via straordinaria per decisione motivata del Comitato federale d’intesa con la Direzione regionale, o su richiesta di organizzazioni componenti l’unione perché raggiungano almeno un terzo dei suoi iscritti.

4. Il Congresso elegge il Comitato di unione e il Collegio dei garanti, procede al rinnovo degli organi dirigenti; se è preparatorio al congresso di livello superiore, elegge i propri delegati.

Art. 17 – IL CONGRESSO DI FEDERAZIONE.

1. Il Congresso di Federazione è costituito dai delegati delle Unità di base o delle Unioni comunali, intercomunali e circoscrizionali laddove costituite, eletti secondo criteri stabiliti da ogni Comitato federale.

2. Il Congresso di Federazione viene convocato dal Comitato Federale ogni cinque anni in corrispondenza con il Congresso regionale e con il Congresso nazionale per discutere le questioni relative alle politiche locali e quelle poste all’ordine del giorno del Congresso nazionale.

3. Il Congresso di Federazione può altresì essere convocato in via straordinaria su decisione motivata del Comitato regionale d’intesa con la Direzione nazionale, oppure su richiesta di unioni comunali, intercomunali e circoscrizionali che rappresentino almeno un terzo degli iscritti della Federazione.

4. Il Congresso di Federazione elegge il Comitato federale e la Commissione federale di garanzia, se è preparatorio di un Congresso regionale, elegge i propri delegati.

5. Qualora non siano state costituite le Unioni comunali, i delegati sono eletti nei Congressi delle Unità di base.


Art. 18 – IL CONGRESSO DELL’UNIONE’ REGIONALE.

1. Il Congresso dell’Unione regionale e costituito dai delegati delle Federazioni esistenti nella regione, eletti secondo criteri stabiliti dal Comitato regionale. Qualora l’articolazione regionale non preveda le Federazioni, il Congresso è costituito dai delegati delle Unioni comunali, intercomunali e circoscrizionali.

2. Il Congresso dell’Unione regionale viene convocato dal Comitato regionale ogni cinque anni per discutere le questioni relative alle politiche regionali e locali e quelle poste in ordine del giorno del Congresso nazionale.

3. Il Congresso dell’Unione regionale può essere convocato in via straordinaria su decisione del Consiglio nazionale o su richiesta di più federazioni della Regione purchè rappresentino almeno un terzo degli iscritti dell’Unione regionale. In mancanza di questo livello organizzativo, il Congresso può essere chiesto in via straordinaria dalle Unioni comunali, intercomunali o circoscrizionali che rappresentino almeno un terzo degli iscritti.

4. Il Congresso dell’Unione regionale elegge il Comitato regionale e la Commissione nazionale di garanzia.

Art. 19 – IL CONGRESSO NAZIONALE.

1. L’istanza più alta del partito è il Congresso nazionale. Esso è convocato dal Consiglio nazionale almeno ogni cinque anni e comprende delegati eletti secondo norme stabilite dal Consiglio nazionale. Il Congresso può essere convocato in via straordinaria su deliberazione del Consiglio nazionale o su richiesta motivata di almeno tre Unioni regionali o di organizzazioni che rappresentino almeno un terzo degli iscritti al Partito.

2. Il Congresso esamina la situazione politica, discute e valuta le questioni poste allo ordine del giorno, i rapporti sull’attività del Consiglio nazionale, della Commissione nazionale di garanzia; definisce gli orientamenti politici e programmatici del partito e le finalità che esso si propone.

3. Il Congresso elegge il Consiglio nazionale, la Commissione nazionale di garanzia ed il Collegio nazionale dei revisori.

Art. 20 – I CONGRESSI PER TEMI.

1. Il Comitato regionale ed il Consiglio nazionale in vista delle elezioni regionali e nazionali convocano di norma Congressi tematici per l’approvazione di punti qualificanti delle piattaforme elettorali. Possono altresì convocare Congressi tematici per esaminare specifici problemi politici o deliberare su singoli temi ovvero per esaminare lo stato dell’organizzazione del Partito.

2. Gli organi indicati nel primo comma approvano un regolamento per il Congresso tematico, deliberando le modalità di elezione dei delegati delle organizzazioni di partito e quelle di scelta dei rappresentanti delle associazioni, dei centri, dei forum tematici promossi da iscritti ed iscritte al partito nonché delle associazioni esterne con cui il partito abbia stabilito eventuali intese, di cui all’art. 16 del presente Statuto. I rappresentanti di tali associazioni partecipano al Congresso con diritto di parola e di proposta, ma senza diritto di voto.

3. Ai Congressi per temi partecipano di diritto i componenti degli organi dirigenti e di garanzia dei livelli interessati. Ai Congressi regionali per temi partecipano di diritto anche i consiglieri e i deputati regionali. Ai congressi nazionali per temi partecipano di diritto deputati, senatori e parlamentari europei del partito. Senza diritto di voto partecipano i non iscritti eletti nelle liste di partito a livello, rispettivamente, regionale e nazionale.

Art. 21 – LE CONFERENZE NAZIONALI DELLE DONNE.

1. Le Conferenze degli iscritti esaminano e discutono i progetti e la politica definiscono gli indirizzi e le finalità generali di tale politica, nonché il concorso degli iscritti agli orientamenti politici e programmatici degli iscritti dell’Unione.
2. Le Conferenze degli iscritti possono essere convocate nell’ambito delle Unioni territoriali, delle Federazioni e delle Unioni regionali.

3. La Conferenza nazionale è convocata almeno ogni cinque anni.

4. Le Conferenze sono convocate sulla base di appositi regolamenti adottati dai Consigli degli iscritti e ratificati dagli organi dirigenti del partito.

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V – GLI ORGANI DIRIGENTI

Art. 22 – GLI ORGANI DIRIGENTI DELLE UNITA’ DI BASE.

1. Nelle Unità di base, l’assemblea congressuale elegge il comitato direttivo e il collegio dei garanti.

2. Il Comitato direttivo elegge il Segretario/a e il Tesoriere.

Art. 23 – GLI ORGANI DIRIGENTI DI UNIONE COMUNALE, INTERCOMUNALE E CIRCOSCRIZIONALE

1. Il Comitato di Unione comunale, intercomunale e circoscrizionale rappresenta le iscritte e gli iscritti; definisce gli indirizzi politici dell’Unione e le scelte programmatiche del partito relative al proprio ambito territoriale. Decide la costituzione delle proprie Unità di base.

2. Il Comitato di Unione disciplina i propri lavori e la propria organizzazione interna sulla base di un regolamento.

3. Il Comitato elegge il Segretario/a della unione e su proposta di questo/a l’organo esecutivo.

4. Il Comitato di Unione elegge il Tesoriere.

5. Il Comitato di Unione si riunisce ogni qualvolta si renda utile e necessario e non oltre i tre mesi.

Art. 24 – GLI ORGANI DIRIGENTI DI FEDERAZIONE.

1. Il Comitato federale definisce gli indirizzi politici e le scelte programmatiche del partito nel territorio della federazione. A tal fine può convocare la Conferenza dei Segretari delle Unioni o riunioni congiunte con il Comitato di Unione interessato alle decisioni da prendere.

2. Il Comitato federale elegge il Segretario/a della Federazione e, su proposta di esso, la Direzione federale organo con funzioni di direzione politica e gli organi esecutivi e il Tesoriere.

3. Il Segretario/a è eletto nella prima votazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nelle votazioni successive è necessaria la maggioranza assoluta dei votanti.

4. Il Comitato cattolico disciplina i propri lavori e la propria organizzazione interna sulla base di un regolamento; elegge un Presidente ed una Presidenza complessivamente costituita da tre o da cinque membri non impegnati in attività di direzione o esecutive.
5. Il Comitato cattolico si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

6. La presidenza del Comitato federale d’intesa con l’organo esecutivo della federazione e, in ogni caso, quando lo richiede un terzo dei componenti del Comitato stesso, convoca il Comitato Cattolico e ne fissa l’ordine del giorno.

7. La deliberazione del Comitato federale è necessaria per la compilazione delle liste relative alla elezione del Consiglio provinciale, del Consiglio nel comune capoluogo e per i comuni del proprio territorio dove si vota con il sistema proporzionale. Se le elezioni provinciali riguardano più di una Unione, la lista è concordata tra le Unioni interessate.

8. Il Comitato federale ratifica le coalizioni nel consiglio provinciale e nei Consigli dei comuni superiori a 20.000 abitanti.

9. E’ necessaria la deliberazione del Comitato federale per la ratifica di coalizioni di governo a cui partecipino gli eletti nelle liste del Partito Unione Cattolica Italiana.

10. I componenti dell’Ufficio di presidenza della Commissione federale di garanzia fanno parte di diritto del Comitato di Unione.

11. Il Presidente del Comitato di Unione e il Presidente della Commissione federale di garanzia fanno pare di diritto della Direzione di Unione.

Art. 25 – GLI ORGANI DIRIGENTI DELL’UNIONE REGIONALE.

1. Il Comitato regionale rappresenta gli iscritti e le iscritte, definisce gli indirizzi politici del partito nel territorio della regione.

2. Il Comitato regionale delibera sulle materie in ordine alle quali è riconosciuto alle Unioni regionali il potere regolarmente autonomo di cui all’art. 14, con la maggioranza assoluta dei componenti.

3. Il Comitato regionale elegge il Segretario/a regionale del partito e, su proposta di esso, la Direzione regionale- organo con funzioni di direzione politica e gli organi esecutivi ed il Tesoriere.

4. Il Segretario/a è eletto nella prima votazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nelle votazioni successive è necessaria la maggioranza assoluta dei votanti.

5. Il Comitato regionale disciplina i propri lavori e la propria organizzazione interna sulla base di un regolamento; elegge un Presidente ed una Presidenza complessivamente costituita da tre o cinque membri, non impegnati in attività di direzione o esecutive.

6. E’ necessaria la deliberazione del Comitato regionale per la composizione dell’apparato e le sue modifiche a livello regionale, per la composizione delle liste, a livello regionale e la ratifica delle liste a livello provinciale e nei comuni di capoluogo di provincia.

7. E’ altresì necessaria la deliberazione del Comitato regionale per la ratifica delle coalizioni di governo a cui partecipano nei casi indicati dal comma precedente gli eletti nelle liste dell’Unione Cattolica Italiana.

8. Il Comitato regionale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

9. La presidenza del Comitato regionale, d’intesa con l’organo esecutivo della Unione regionale, e in ogni caso, su richiesta di un terzo dei componenti del Comitato stesso, convoca il Comitato regionale e ne fissa l’ordine del giorno.

10. Al Comitato regionale partecipa con diritto di parola e di proposta una delegazione del gruppo regionale del Partito Unione Cattolica Italiana, nel numero fissato dallo stesso Comitato regionale.

11. I componenti dell’ufficio di Presidenza della Commissione regionale di garanzia fanno parte di diritto de Comitato regionale.

12. Il Presidente del Comitato regionale e il Presidente della Commissione regionale di garanzia fanno parte di diritto della Direzione regionale.

Art. 26 – PROPOSTE DELLA DIREZIONE NAZIONALE.

1. Per la elezione del Segretario/a di federazione e del Segretario/a regionale, fatto salvo il potere di proposta nei rispettivi organi, disciplinato dal regolamento interno, anche alla Direzione nazionale è riconosciuto il diritto di avanzare una propria proposta.

Art. 27 – IL CONSIGLIO NAZIONALE.

1. Il Consiglio nazionale è il massimo organo rappresentativo del partito Unione Cattolica Italiana.

2. Il Presidente del Congresso convoca il Consiglio nazionale, immediatamente dopo la sua elezione, per l’elezione del Segretario del Partito.

3. Il Consiglio nazionale elegge altresì un Presidente ed una Presidenza complessivamente costituita da tre o cinque membri non impegnati in attività di direzione o esecutive.

4. Il Consiglio nazionale elegge la Presidenza nazionale del partito.

5. Il Consiglio nazionale si riunisce almeno due volte l’anno per aggiornare gli orientamenti politici fissati dal Congresso e per verificarne l’attuazione. Viene altresì convocato per definire le scelte programmatiche dell’Unione Cattolica Italiana in relazione alle campagne elettorali, e in tutte le occasioni di impegno complessivo delle organizzazioni di partito.

6. Il Consiglio nazionale disciplina i propri lavori e la propria organizzazione interna sulla base di un regolamento.

7. Il Consiglio nazionale può articolare la propria attività attraverso commissioni, la cui composizione e funzione sono disciplinate dal regolamento del Consiglio. Il Consiglio nazionale può altresì decidere di istituire Consulte, aperte anche ai non iscritti, determinandone composizione e funzione. I documenti delle Consulte devono essere presi in esame dal Consiglio nazionale.

8. Al Consiglio nazionale partecipano delegazioni permanenti in rappresentanza dei gruppi parlamentari costituite da dieci deputati, cinque senatori, tre parlamentari europei.

9. I parlamentari che fanno parte del Consiglio nazionale ai sensi del comma precedente, hanno diritto di parola e di proposta; hanno diritto di voto sul programma e sulle questioni istituzionali.

10. La Presidenza del Consiglio nazionale provvede a convocare il Consiglio nazionale, ne regola i lavori e ne assicura la pubblicità. La Presidenza convoca altresì il Consiglio nazionale su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Art. 28 – CONSIGLI DEGLI ISCRITTI.

1. I Consigli degli iscritti sono la sede comunale di incontro, comunicazione e verifica delle diverse esperienze e dei diversi progetti delle donne nonché della elaborazione delle loro politiche ed iniziative.

2. I Consigli discutono e definiscono il concorso autonomo degli iscritti alla politica ed all’iniziativa del partito nell’ambito degli indirizzi e delle finalità generali definiti dalle Conferenze degli iscritti.

3. I Consigli delle donne hanno poteri di proposta in merito alla convocazione e dagli argomenti da mettere all’O.d.g. degli organi dirigenti del partito, hanno altresì potere di proposta in relazione ai criteri ed alle rose di candidature di cui all’art. 2 comma 2.

4. I Consigli adottano regolamenti per il proprio funzionamento con particolare riguardo alle modalità di convocazione.

5. I Consigli definiscono progetti e deliberano sull’iniziativa politica degli iscritti e su questioni loro eventualmente domandate dagli organi dirigenti del partito

6. I criteri di composizione dei Consigli degli iscritti saranno determinati dalla prima Conferenza nazionale degli iscritti, fatto salvo il diritto per gli iscritti eletti negli organi dirigenti del partito a tutti i livelli di scegliere se partecipare ai Consigli degli iscritti.

7. I Consigli degli iscritti, per l’espletamento e l’esecuzione del loro lavoro, eleggono ai diversi livelli il coordinatore e, se ne ravvisano l’esistenza, un esecutivo.

Art. 29 – LA DIREZIONE NAZIONALE.

1. La Direzione nazionale assicura l’attività di direzione politica del partito, nell’ambito delle decisioni congressuali e degli indirizzi fissati dal Consiglio nazionale.

2. La Direzione è convocata dal Presidente che la presiede. I suoi lavori sono verbalizzati. La loro pubblicità è stabilita dalla Direzione. I Segretari regionali che non sono componenti della Direzione partecipano ai suoi lavori con diritto di parola e di proposta.

3. La Direzione, su proposta del Presidente, determina le forme di organizzazione della propria attività e nomina i responsabili dei settori di lavoro.

4. La Direzione può decidere la costituzione di organi politici ed esecutivi più ristretti. I componenti di tali organi sono eletti dalla Direzione su proposta del Presidente del partito.

5. Insieme con i Presidenti dei gruppi parlamentari, con i Segretari regionali e con il Collegio sindacale, la Direzione discute e approva il bilancio nazionale del partito.

6. Della Direzione fanno parte di diritto il Presidente del partito ed il Presidente della Commissione nazionale di garanzia.

Art. 30 – IL SEGRETARIO/A NAZIONALE.

1. Il Segretario/a nazionale rappresenta politicamente l’Unione Cattolica Italiana.

2. Il Segretario/a nazionale convoca e presiede la Direzione nazionale.

3. Il Segretario nazionale è eletto dal Consiglio nazionale con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Art. 31 – CRITERI PER L’ELEZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI.

1. Le modalità di voto nei congressi sono stabilite dal relativo regolamento congressuale, fermo restando il criterio della proporzionalità delle rappresentanze, di cui al comma seguente.
2. Gli organi collegiali che hanno una funzione rappresentativa o di direzione politica sono eletti in base ad un criterio di rappresentanza proporzionale delle diverse posizioni manifestatesi nel Congresso.

3. Gli organi collegiali che hanno funzione di rappresentanza o di direzione politica devono altresì essere eletti tenendo conto della diversa consistenza di ciascuna organizzazione, assicurando al tempo stesso adeguata rappresentanza anche alle organizzazioni di minori dimensioni

4. Le Direzioni delle Federazioni e delle Unioni regionali e la Direzione nazionale vengono elette rispettivamente dai Comitati federali, dai Comitati regionali e dal Consiglio nazionale su proposta del Segretario/a di ciascuna organizzazione. Per la definizione delle proposte il Segretario si avvale di una commissione da lui presieduta. Le Commissioni sono elette rispettivamente su proposta del Segretario/a dai tre organi.

Art. 32 – IL TESORIERE NAZIONALE E LA COMMISSIONE DI TESORERIA.

1. La Direzione elegge trai suoi membri il tesoriere nazionale, che esercita a livello nazionale le funzioni di cui all’art. 53 dello Statuto.

2. La Direzione elegge altresì una Commissione di tesoreria, costituita da non più di cinque componenti e presieduta dal Tesoriere. A elezione del Tesoriere e della Commissione avviene con la maggioranza dei due terzi Dei membri della Direzione.

Art. 33 – FORMAZIONE DELLA STRUTTURA DI DIREZIONE E DI LAVORO.

1. Ogni organizzazione è impegnata a superare l’attuale divisione del lavoro fra uomini e donne nel partito. Definisce e promuove azioni positive e tutte le iniziative volte alla realizzazione di questo obiettivo.

2. Nella formazione delle strutture di direzione e di lavoro va perseguita la massima utilizzazione di dirigenti non funzionari ed impegnati a tempo parziale nell’attività del partito al fine di assicurare una presenza equilibrata di dirigenti a tempo pieno e dirigenti a tempo parziale.

3. L’assunzione di funzionari a tempo pieno o a tempo parziale e decisa dalle strutture interessate secondo i criteri fissati dal Comitato regionale, quando prestano il loro lavoro nell’ambito di una unione comunale, di una federazione o della stessa Unione regionale e dalla Direzione quando prestano il loro lavoro presso la Direzione nazionale del partito.

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VI – GLI ORGANI DI GARANZIA

Art. 34 – GLI ORGANI DI GARANZIA E LE LORO ATTRIBUIZIONI.

1. Il Collegio dei garanti delle Unità di base e dell’Unione, la Commissione federale di garanzia, la Commissione regionale di garanzia la commissione nazionale di garanzia, il Collegio nazionale dei revisori sono organi di garanzia della vita democratica di ogni livello del Partito, assicurano il rispetto dei diritti degli iscritti e la libera partecipazione al dibattito.

2. Gli organi di garanzia vengono eletti nei rispettivi Congressi e durano in carica quanto gli organi di direzione politica, rispondendo della loro attività ai Congressi successivi.

3. Gli organi di garanzia:

· verificano la corretta applicazione dello Statuto, il rispetto dei diritti e l’adempimento dei doveri dei singoli iscritti e delle organizzazioni del partito;
· trattano e decidono i procedimenti disciplinari in base alle norme del titolo VIII del presente Statuto;
· sottopongono a verifica i bilanci e le risultanze dei conti consuntivi, la loro Rispondenza alle effettive disponibilità finanziarie e alle decisioni della Organizzazione.
· verificano la regolarità dell’amministrazione e della gestione del Patrimonio formulando eventuali rilievi.

Art. 35 – I GARANTI DELLE UNITA’ DI BASE E DELL UNIONI, LE COMMISSIONI DI GARANZIA FEDERALI E REGIONALI.

1. In ogni assemblea congressuale delle Unità di base viene eletto un Collegio di garanti, che elegge il proprio Presidente.

2. In ogni Unione comunale, intercomunale e circoscrizionale viene eletto dal Congresso un Collegio di Garanti, composto da non più di nove membri, che scelgono un Presidente.

3. Per il controllo della gestione amministrativa, i garanti possono chiedere anche individualmente informazioni sulla situazione in atto e formulare rilievi e proposte.

4. Le Commissioni federali e regionali di garanzia sono composte ciascuna da quindici membri. Le Commissioni di garanzia eleggono un presidente e un ufficio di Presidenza costituito da tre membri; incaricano tre componenti della Commissione dei compiti specifici di revisori della amministrazione e della gestione del patrimonio.

5. Il Presidente è membro di diritto della Direzione Unione Cattolica Italiana e della Direzione regionale. I componenti dell’Ufficio di Presidenza fanno parte di diritto del Comitato federale o del Comitato regionale.

Art. 36 – LA COMMISSIONE NAZIONALE DI GARANZIA.

1. La Commissione nazionale di garanzia elegge tra i suoi componenti un Presidente ed un ufficio di Presidenza.

2. La Commissione nazionale di garanzia esamina periodicamente, nelle sue riunioni plenarie, le condizioni della vita democratica ed i metodi di lavoro del partito. Può chiedere alla Presidenza del Consiglio nazionale la riunione congiunta dei due organi.

3. La Commissione nazionale di garanzia può assumere iniziative per verificare ai diversi livelli di organizzazione, le condizioni della vita democratica del Partito.

Art. 37 – IL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI.

1. Il Collegio nazionale dei revisori viene eletto da Congresso nazionale. Elegge un Presidente e un Segretario Il Presidente partecipa ai lavori del Consiglio nazionale, senza diritto di voto.

2. Esso controlla l’amministrazione centrale del partito accertando la regolare tenuta della contabilità e verificando la corrispondenza delle spese alle assegnazioni di bilancio e alle decisioni degli organismi dirigenti.

3. Esso verifica la gestione dei beni del partito e la sua attività finanziaria.


VII – RIUNIONI DI PARTITO E MODALITA’ DI VOTAZIONE

Art. 38 – PUBBLICITA’ DELLE RIUNIONI E LORO ORGANIZZAZIONE.

1. I Congressi e le Conferenze di partito sono di regola pubblici, salvo quando discutono degli iscritti da eleggere come delegati e negli organi dirigenti possono riunirsi in seduta riservata su materie di particolare delicatezza.

2. Sono pubbliche di norma, le assemblee generali delle Unioni territoriali di base e delle loro articolazioni.

3. Sono di norma resi pubblici i dibattiti degli organi dirigenti, secondo le modalità che queste stabiliscono. Allo stesso modo sono pubbliche le decisioni degli organi di garanzia.

4. Gli organi dirigenti devono essere convocati sulla base di ordini del giorno preventivamente comunicati. La discussione deve concludersi con atti formali deliberando con la maggioranza dei presenti e alla presenza di ameno la metà dei componenti l’organo stesso.

5. I tempi delle riunioni devono essere tali da consentire la più ampia partecipazione degli iscritti. A tale scopo vengono indicati l’orario di inizio e quello di conclusione.

Art. 39 – MODALITA’ DI VOTAZIONE.

1. Tutte le votazioni su documenti di natura politica sono a voto palese.

2. Gli organi dirigenti e di garanzia eletti dal Congresso, gli organi di direzione ed esecutivi eletti da organi rappresentativi, nonché delegati ai congressi sono eletti con voto diretto e nominativo. Il voto palese può essere esercitato con votazione unica. Nei congressi il voto è di norma segreto nelle elezioni nominative effettuate dal Consiglio nazionale, dal Comitato regionale, dal Comitato federale e dagli organi di garanzia ai vari livelli, con modalità fissate dai regolamenti dei rispettivi organi.

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VIII – LA DISCIPLINA DEL PARTITO

Art. 40 – OSSERVANZA DEI DOVERI.

1. L’adesione al partito comporta l’adempimento dei doveri di cui ai precedenti articoli. Essa impegna gli iscritti e le iscritte al rispetto dello Statuto ed alla correttezza dei comportamenti nel partito e nella vita sociale.

2. Chiunque, contravviene alle regole dello Statuto e ai doveri derivanti dalla adesione al partito è sottoposto a procedimento disciplinare.

3. L’esercizio dei diritti riconosciuti dallo Statuto non può essere oggetto di procedimento disciplinare.

Art. 41 – IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

1. La richiesta di apertura di un procedimento disciplinare può essere avanzata da qualsiasi organo dirigente del partito, indipendentemente dal fatto che lo iscritto o l’iscritta cui si riferisce la richiesta ne faccia parte.

2. Le richieste per i procedimenti disciplinari in prima istanza sono indirizzate rispettivamente al Collegio dei garanti della Unione comunale, intercomunale o circoscrizionale a cui l’iscritto o l’iscritta appartiene, e per i membri di organi dirigenti, all’organo di garanzia di pari livello.

3. L’organo di garanzia competente, non appena ricevuta la richiesta, ne dà immediatamente notizia all’interessata o all’interessato, indicando compiutamente i fatti addebitati.

4. La discussione si svolge entro tre mesi dall’inizio del procedimento disciplinare davanti ad una commissione di cinque o sette membri, che l’organo di garanzia elegge al suo interno, secondo regole da esso stesso prefissate, provvedendo eventualmente ad eleggere membri supplenti, per garantire comunque il funzionamento. La Commissione è presieduta dal Presidente dell’organo di garanzia e svolge le proprie funzioni per tutto il periodo di durata di questo organo.

5. Se il termine per la discussione previsto dal comma precedente non viene rispettato, l’organo richiedente o l’interessato può rivolgersi alla Commissione di garanzia immediatamente superiore.

6. L’iscritto o l’iscritta ha diritto di conoscere quali organi sono gli elementi di fatto su cui si fonda l’addebito.

7. Il Presidente dell’organo di garanzia stabilisce con un congruo anticipo il giorno e l’ora della discussione, provvede alla convocazione della iscritta o dell’iscritto sottoposto a procedimento e degli eventuali testimoni.

8. Il Presidente dell’organo di garanzia comunica il giorno e l’ora della discussione all’organo dirigente che ha richiesto l’apertura del procedimento. Questo può incaricare un proprio rappresentante di illustrare i motivi della richiesta.

9. Sulle richieste dell’interessato, o dell’organo che ha chiesto l’apertura del procedimento, di acquisire documenti o sentire testimoni, decide la Commissione per i procedimenti disciplinari.

10. La Commissione per i procedimenti disciplinari verifica se sussiste o no l’addebito nei confronti dell’iscritta o dell’iscritto sottoposto a provvedimento valutando prove ed argomenti secondo il proprio libero convincimento.

11. Al termine della discussione la decisione viene assunta in seduta riservata ai soli membri della Commissione.

Art. 42 – SANZIONI DISCIPLINARI.

1. Le sanzioni sono:

· il richiamo scritto;
· la rimozione dalle responsabilità nelle organizzazioni del Partito;
· la sospensione dall’Unione Cattolica Italiana da uno a sei mesi;
· l’espulsione.
2. Le sanzioni diventano esecutive dopo 30 giorni dalla decisione se non vi è stato contro di esse ricorso da parte dell’iscritto o dell’iscritta, o da parte dell’organo dirigente che ha chiesto l’apertura del procedimento disciplinare.

3. Le decisioni disciplinari della Commissione istituita dal Collegio dei garanti dell’Unione comunale, intercomunale e circoscrizionale e quelle della commissione istituita dall’organo federale di garanzia sono impugnabili davanti alla Delegazione per i provvedimenti disciplinari istituita dall’organo regionale di garanzia. Le decisioni di questi organi sono impugnabili davanti alla delegazione per i provvedimenti disciplinari istituita dall’organo centrale di garanzia. Per le decisioni riguardanti i membri degli organi nazionali, la Commissione istituita dall’organo centrale di garanzia, riesamina il caso, in seguito ad impugnazione e può modificare o confermare a precedente decisione.

Art. 43 – EFFETTI DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI.

1. Il procedimento disciplinare è promosso indipendentemente dall’azione civile o penale che nasce dal medesimo fatto.

2. Il procedimento disciplinare può essere sospeso quando pende procedimento penale nei confronti dell’iscritto o dell’iscritta, fatta salva l’adozione di provvedimenti cautelari.
3. L’iscritta o l’iscritto incorso nella interdizione dai pubblici uffici in seguito a condanna penale, o condanna con sentenza definitiva per delitto grave è espulso dal partito.

Art. 44 – PROVVEDIMENTI CAUTELARI.

1. All’inizio o nel corso del procedimento disciplinare l’organo di garanzia della organizzazione cui appartiene l’iscritto o l’iscritta può, sentito l’interessato disporne la sospensione dall’Unione Cattolica Italiana. Contro la decisione dell’organo di garanzia possono proporre ricorso davanti all’organo centrale di garanzia tanto l’iscritto quanto l’organo dirigente che ha chiesto la sospensione. Il ricorso può essere presentato entro trenta giorni.

2. L’iscritta o l’iscritto sottoposto a procedimento penale è sospeso dalla Unione Cattolica Italiana dal giorno in cui è stato emesso contro di lui un provvedimento restrittivo della libertà personale, salvo che particolari gravi motivi ostino all’adozione del provvedimento. Per gli eventuali ricorsi si applicano le disposizioni del primo comma. L’organo di garanzia dell’organizzazione a cui appartiene l’inquisito dispone che la sospensione sia resa pubblica.

3. L’iscritta o l’iscritto sottoposto a procedimento penale può essere sospeso dal partito. La sospensione può essere richiesta da un organo dirigente di qualsiasi livello ed è decisa sentito l’interessato dell’organo di garanzia dell’organizzazione a cui appartiene. Si applicano le disposizioni del primo comma per il ricorso avverso la decisione dell’organo di garanzia.

4. In caso di sentenza di proscioglimento ampiamente liberatorio, l’iscritto o la iscritta riacquista immediatamente tutti i suoi diritti. L’organo di garanzia competente dispone che di ciò sia data pubblicità

5. . E’ facoltà dell’iscritto interessato da inchiesta, ricorrere all’autosospensione, che deve essere comunicata agli organi di garanzia competenti; questi possono respingerla o prendere atto. La presa d’atto dell’auto sospensione sostituisce l’assunzione della sospensione cautelativa da parte degli organi di garanzia.

Art. 45 – LO SCIOGLIMENTO DI ORGANI DIRIGENTI.

1. In casi di estrema necessità, la Direzione nazionale, sentito il parere della Commissione nazionale di garanzia, può sciogliere un Comitato federale o Comitato regionale. Analogamente possono procedere i Comitati regionali, sentita la Commissione regionale di garanzia, nei confronti di una Unione Comunale, intercomunale, circoscrizionale o di una sua articolazione. La decisione del Comitato regionale viene ratificata dalla Direzione nazionale. L’organo che decide lo scioglimento può nominare un Comitato provvisorio ed un responsabile, con l’incarico di dirigere l’organizzazione e di convocarne entro sei mesi il congresso straordinario.

2. Sempre in caso di estrema necessità l’Unione Cattolica Italiana può sciogliere una unita di base. La decisione, prima di divenire esecutiva, deve essere approvata dalla Direzione regionale, che la sottopone alla ratifica della Direzione nazionale.

3. Nessuna organizzazione può essere sciolta dopo che sia stato indetto il Congresso della organizzazione di livello superiore.

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IX – L’AMMINISTRAZIONE DEL PARTITO

Art. 46 – LE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE, PATRIMONIALI E FINANZIARIE DEL PARTITO.

1. I mezzi finanziari del partito sono costituiti dai proventi delle tessere e delle quote, da sottoscrizioni o oblazioni volontarie, dagli introiti delle feste o di altre iniziative nonché dal finanziamento pubblico. Le sottoscrizioni sono promosse dagli organi nazionali, regionali e locali in relazione a specifici progetti.

2. Il regolamento finanziario determina l’importo minimo della tessera e i criteri di ripartizione delle risorse spettanti alle varie organizzazioni di partito.

3. Il regolamento finanziario stabilisce lo schema del bilancio preventivo e di quello consuntivo, le quote del finanziamento volontario da assicurare agli organi regionali e nazionali, i rapporti di contribuzione tra Direzione nazionale e Unioni regionali, i criteri per la ripartizione del finanziamento pubblico e per la previsione dei criteri e delle quote di cui all’art. 6 comma 6. L’amministrazione del partito predispone un bilancio allargato, secondo modalità e criteri definiti nel regolamento finanziario.

4. Ciascuna organizzazione di partito a una propria distinta amministrazione, finanziaria e patrimoniale ed è legalmente responsabile degli atti compiuti. Per ogni spesa deve essere indicata la copertura.

5. La Presidenza nazionale non ha alcuna responsabilità legale per le attività amministrative delle singole organizzazioni di partito.

6. Le iscritte e gli iscritti eletti nelle assemblee rappresentative versano al Partito una quota dell’indennità ricevute secondo le disposizioni del regolamento finanziario.

7. Le attività patrimoniali e commerciali comunque collegate alle organizzazioni dell’Unione Cattolica Italiana, costituiscono gestioni autonome, con propri organi societari: i lasciti, le donazioni e i proventi da parte di Enti o persone fisiche diventano patrimonio del partito.

Art. 47 – IL TESORIERE

1. Per ciascuna organizzazione di partito è eletto un tesoriere a cui compete la responsabilità delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie.

2. Ciascun tesoriere ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva, della propria organizzazione di partito e può compiere, sulla base delle decisioni adottate dai rispettivi organi dirigenti, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa l’acquisizione o la cessione dei beni a titolo gratuito o oneroso.

3. In caso di comprovata urgenza, il Tesoriere provvede immediatamente, salva la successiva ratifica dell’organo dirigente.

4. In caso di indisponibilità del Tesoriere la rappresentanza legale e giudiziale è temporaneamente assunta da un suo delegato.

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X – LE RAPPRESENTANZE ELETTIVE

Art. 48 – LE CANDIDATURE.

1. L’accettazione delle candidature nelle liste presentate dall’Unione Cattolica Italiana impegna il candidato a sostenere il programma elettorale del partito ed a svolgere la campagna elettorale, secondo l’impostazione stabilita dagli organi dirigenti, comportandosi in modo leale verso gli iscritti di lista.

2. E’ compito delle organizzazioni competenti operare per la massima valorizzazione dei candidati, sia scegliendo con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza elettorale, sia attivando gli strumenti necessari a garantire un adeguato rapporto tra candidati ed elettori.

3. Nella selezione delle candidature, nella formazione delle liste ai vari livelli e nella conduzione delle campagne elettorali, le organizzazione dell’Unione Cattolica Italiana operano al fine di assicurare un effettivo pluralismo nelle Rappresentazioni istituzionali.

4. Gli iscritti e le iscritte al partito che siano stati eletti sono tenuti all’attuazione coerente del programma elettorale. Essi devono operare per la più ampia unità di azione di tutti gli eletti dell’Unione Cattolica Italiana nelle istituzioni.

5. Gli iscritti all’Unione Cattolica Italiana eletti nel Parlamento europeo, nel Parlamento nazionale, nei consigli regionali, provinciali e comunali sono impegnati nelle loro attività dalle deliberazioni adottate dai gruppi parlamentari e consiglieri. I regolamenti dei gruppi parlamentari e consiliari prevedono norme di procedimento per dissociazioni individuali fondate su questioni di coscienza. Delle loro attività e dello stato di attuazione del programma i gruppi rendono conto periodicamente in apposite riunioni di elettrici ed elettori convocate dagli organi direttivi.

Art. 49 – LE CANDIDATURE PER LE ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI.

1. Nei comuni e nelle circoscrizioni l’organo dirigente dell’Unione predispone una rosa di candidati per il consiglio comunale o per il consiglio di circoscrizione.

2. La rosa viene sottoposta a consultazioni, eventualmente anche attraverso elezioni primarie, regolate dal comitato regionale e tali da consentire il più ampio concorso alla scelta dei candidati.

3. L’organo dirigente dell’Unione definisce la proposta delle candidature al consiglio comunale o circoscrizionale. Il comitato dell’Unione provvede alla approvazione di ciascuna candidatura.

4. Per i comuni superiori a 20.000 abitanti la scelta dei candidati viene ratificata dal comitato federale.

5. Per il consiglio provinciale, la Direzione federale predispone una rosa di candidati, la sottopone a consultazione regolate dal Comitato regionale, eventualmente anche attraverso elezioni primarie, tali da consentire un ampio concorso alla scelta, e provvede all’approvazione di ciascuna candidatura. Se le elezioni provinciali riguardano più di una Federazione, queste operazioni sono compiute d’intesa tra le federazioni interessate.

6. Le liste dei candidati al consiglio provinciale e al consiglio comunale i comuni capoluogo di provincia sono sottoposte a ratifica del comitato regionale.

Art. 50 – I CONSIGLIERI ED I DEPUTATI REGIONALI E LOCALI.

1. Ogni Unione comunale, intercomunale o circoscrizionale esistente in ciascuna circoscrizione elettorale può sottoporre candidature per l’elezione dei consiglieri o dei deputati regionali sulla base dei criteri indicati dal Comitato regionale.

2. Le candidature avanzate vengono sottoposte a consultazioni regolate da Unione regionale eventualmente anche attraverso elezioni primarie, tali da consentire il più ampio concorso alla scelta dei candidati.

3. Il Comitato regionale, sulla base di rose di proposte dei comitati federali, definisce la lista dei candidati per il Consiglio regionale.

4. Il mandato di ciascun consigliere o deputato regionale non supera di norma le due legislature, salvo diversa decisione della Direzione regionale.

Art. 51 – I GRUPPI CONSILIARI REGIONALI E LOCALI.

1. Gli eletti dell’Unione Cattolica Italiana nelle assemblee comunali, provinciali e regionali si costituiscono in gruppo. Il gruppo, se formato da più di tre componenti, elegge nel proprio seno il Presidente, adottando un proprio regolamento.

2. Ai gruppi è garantito l’autonomo esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

3. I gruppi consiliari, quando sono chiamati ad esprimere candidature in istituzioni pubbliche, si attengono a criteri di competenza e di moralità.

Art. 52 – I DEPUTATI ED I SENATORI.

1. Ogni organizzazione di partito esistente nella circoscrizione o collegio elettorale può proporre candidature, per l’elezione di deputati o senatori sulla base dei criteri indicati dal Consiglio nazionale presieduta dal Presidente.

2. La Direzione nazionale di intesa con la Presidenza dei gruppi parlamentari indica tempestivamente i criteri per le conferme e quelli per le nuove candidature.

3. Una quota delle proposte di nuove candidature è riservata alla Direzione nazionale.

4. I comitati federali sentite le Direzioni regionali scelgono tra le proposte avanzate, ed espletate le consultazioni regolate da ciascun Comitato regionale, eventualmente anche attraverso elezioni primarie, designano i candidati per la circoscrizione o il collegio.

5. Le Direzioni regionali coordinano la composizione delle liste per le varie circoscrizioni e collegi della Regione, le sottopongono all’approvazione dei comitati regionale e le presentano alla Direzione, che in seduta congiunta con i Segretari regionali, provvede all’approvazione delle proposte e, nei casi di rigetto, alle eventuali sostituzioni.

6. Il mandato di ciascun parlamentare non supera di norma le due legislature, salvo diversa decisione della direzione, d’intesa con le presidenze dei gruppi parlamentari.

Art. 53 – I PARLAMENTARI EUROPEI.

1. Il Presidente e la Direzione nazionale (in seduta congiunta con i Segretari regionali), sceglie i candidati al Parlamento Europeo, in base a proposte formulate dai Comitati regionali di ciascuna circoscrizione, dopo consultazioni da questi stabilite ed effettuate.

2. I deputati eletti nelle liste dell’Unione Cattolica Europea nel parlamento europeo si costituiscono in gruppo eleggendo il Presidente e un ufficio di presidenza. Qualora essi si associno con deputati di altri partiti, possono eleggere un coordinatore.

3. Il mandato al Parlamento Europeo non è compatibile con mandati in assemblee elettive regionali o nazionali, salvo deroga approvata dalla Direzione nazionale. Ad esso si applica la stessa regola fissata per i deputati e i senatori dell’art. 58 comma 6.

Art. 54 – I GRUPPI PARLAMENTARI.

1. Ai gruppi parlamentari è garantito l’autonomo esercizio delle proprie funzioni istituzionali, secondo le norme del regolamento interno.

2. I gruppi realizzano il programma elettorale dell’Unione Cattolica Italiana ed attuano in Parlamento gli indirizzi fissati dal Consiglio nazionale, dalla Direzione e dai Congressi tematici.

3. I gruppi parlamentari sono titolari esclusivi delle iniziative di indirizzo legislative e di controllo.

4. Spetta ai gruppi parlamentari la designazione dei candidati alle cariche pubbliche in base a criteri di competenza e di moralità.

5. I Presidenti dei gruppi parlamentari sono eletti dalle rispettive assemblee, su proposta della Direzione nazionale (con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto).

6. Gli eletti nelle liste dell’Unione Cattolica Italiana alla Camera, al Senato e al Parlamento Europeo decidono forme autonome di organizzazione. Possono analogamente costituirsi coordinamenti tra gli eletti nei consigli regionali, Provinciali, comunali e circoscrizionali, fato salvo il diritto degli eletti di scegliere se partecipare o meno a tali gruppi o coordinamenti.

Art. 55 – IL GOVERNO-OMBRA.

1. I gruppi parlamentari d’intesa con la Direzione Unione Cattolica Italiana, possono eleggere un governo–ombra, determinandone, la struttura e le principali modalità di funzionamento.

2. Il governo–ombra è presieduto dal Segretario/a del Partito.

Art. 56 – RAPPORTI FRA I GRUPPI E GLI ORGANI DI PARTITO.

1. I gruppi parlamentari comunicano agli organi esecutivi nazionali del partito la data e l’ordine del giorno delle riunioni del Comitato direttivo e dell’assemblea.

2. Alla riunione del Comitato direttivo può sempre partecipare il Segretario/a del partito o un componente della Direzione nazionale da lui delegato.

3. Alle presidenze dei Gruppi parlamentari viene comunicato l’ordine del giorno del Presidente. I gruppi possono far pervenire alla Direzione considerazioni e rilievi sulle questioni poste in discussione.

Art. 57 – LE GIUNTE-OMBRA.

1. I gruppi consiliari comunali, provinciali, regionali possono, ai vari livelli, d’intesa con le organizzazioni dell’Unione Cattolica Italiana, eleggere giunte–ombra, eventualmente anche con altri gruppi, determinandone la struttura e le principali modalità di funzionamento.

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XI – L’INFORMAZIONE

Art. 58 – I MEZZI DI INFORMAZIONE.

1. Le attività editoriali e gli altri mezzi di informazione dell’Unione Cattolica Italiana si ispirano alle sue posizioni ed ai suoi orientamenti raccogliendo sia l’insieme del dibattito che in esso si sviluppa, sia le sue diverse espressioni.

2. Le partecipazioni in imprese editoriali dell’Unione Cattolica Italiana sono detenute e coordinate da una società appositamente costituita, i cui amministratori sono nominati dalla presidenza su proposta del tesoriere del partito. Compete al Consiglio di amministrazione della società la nomina degli amministratori delle società controllate e delle società partecipate. Questi sono titolari di tutti i doveri e i diritti che conseguono dalla loro funzione, ivi comprese la nomina e la revoca dei Direttori.

3. Nei consigli di amministrazione delle società editoriali di cui l’Unione cattolica Italiana sia proprietario o socio, viene garantita la rappresentanza dell’insieme dell’Unione Cattolica Italiana.

4. La scelta dei rappresentanti eletti dalla Direzione del Consiglio di Amministrazione avviene con una maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto.

5. L’organo informativo editoriale del Partito Unione Cattolica Italiana è diretto da un Consigliere nazionale al quale il Presidente del Partito, considerate le capacità attitudinali e culturali del prescelto e previo assenso del Consiglio nazionale, gli conferisce la nomina di Capo Ufficio stampa del Partito e cariche provvisorie ad interim.


XII – LA TESSERA E I SIMBOLI DELL’UNIONE CATTOLICA ITALIANA

Art. 59 – LA TESSERA.

1. La tessera attesta la regolare iscrizione all’Unione Cattolica Italiana.

Art. 60 – IL SIMBOLO.

1. E’ rappresentato da uno scudo crociato la cui radice simboleggia il cattolicesimo. Il simbolo è inscritto da una croce irregolare nel cui retro si intravedono le due chiavi. Nel simbolo vi sono quattro spazi, su tre di essi vi sono incise le iniziali dell’Unione Cattolica Italiana nel quarto spazio la bandiera nazionale,il tutto su fondo turchese.


XIII– REVISIONE DELLO STATUTO E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

Art. 61 – REVISIONE DELLO STATUTO.

1. Le norme dello Statuto sono approvate dal Congresso nazionale.

2. I congressi di Unione territoriale, di Federazione, i congressi regionali e le conferenze degli iscritti possono avanzare al congresso proposte di revisione dello Statuto.

3. Il Consiglio nazionale può approvare con la maggioranza dei due terzi dei componenti norme integrative ed attuative dello Statuto nel rispetto dei principi generali di questo.

Art. 62 – REGOLAMENTI.

1. Il Consiglio nazionale entro tre mesi dall’entrata in vigore dello Statuto approva il regolamento finanziario con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

2. Il regolamento finanziario stabilisce criteri e regole per la programmazione relativa all’uso delle risorse e per la ripartizione fra le varie organizzazioni di partito. Stabilisce altresì forme di controllo sulla utilizzazione delle risorse.

3. I regolamenti interni degli organi dirigenti e il regolamento congressuale sono approvati con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

4. Per le decisioni delle Unioni regionali che concernono la costituzione di Unioni territoriali, l’articolazione in Federazioni e le procedure di consultazione è richiesta la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

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